mercoledì 28 febbraio 2018

I nuovi poteri dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

L'Agenzia delle entrate – Riscossione è il nuovo agente della riscossione che, come previsto dal decreto legge n. 193/2016, dal 1° luglio 2017 è subentrata nei compiti oggi ricoperti da Equitalia, la quale, invece, è sparita dal nostro ordinamento lasciando il suo posto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Da predetta data, le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia Spa, la quale continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione) ed è nato l’ente pubblico economico, “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Il nuovo ente assume la qualifica di agente della riscossione sul territorio nazionale (Sicilia esclusa) e, inoltre, può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con esclusione delle società di riscossione e delle società da esse partecipate.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze; la sua attività è monitorata dall'Agenzia delle Entrate, secondo principi di trasparenza e pubblicità
Il nuovo ente, altresì, è sottoposto al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 21.3.1958, n. 259.
Con DPCM 5.6.2017 è stato approvato lo Statuto del nuovo ente.
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi, anche processuali, a tutte le società del gruppo Equitalia; ciò ha causato una serie di problematiche, in particolare, alcune aventi a oggetto la difesa in giudizio, di cui si tratterà in seguito.
La natura giuridica del nuovo Ente
La prima conseguenza del passaggio di consegne tra i due agenti della riscossione è strettamente connessa alla natura del nuovo ente, profondamente diversa da quella del precedente.
Equitalia, infatti, è una società di capitali e, quindi, ha una struttura privatistica. Sebbene l'Agenzia delle Entrate e l'Inps siano i suoi soci (rispettivamente al 51% e al 49%), essa è formalmente terza rispetto al fisco. Lo stesso non può dirsi, invece, con riferimento all'Agenzia delle entrate – Riscossione, che è un ente pubblico economico, parte integrante dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
Gli organi di detto ente non coincidono esattamente con quelli dell’Agenzia delle Entrate, poiché, oltre al comitato di gestione e al collegio dei revisori dei conti, che ne fanno parte, è stato previsto che “il presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti”.
Secondo la dottrina più autorevole, la qualificazione quale ente strumentale dovrebbe comportare che l’ente in esame, pur perseguendo fini propri ed esclusivi, è strettamente collegato all’Agenzia delle Entrate dai vincoli di soggezione, la quale, a sua volta, è succeduta allo Stato nella gestione delle funzioni in precedenza esercitate dal dipartimento ministeriale delle entrate.
Il nuovo ente, pertanto, ha natura ibrida poiché, da un lato, ha la finalità di garantire la continuità e la funzionalità dell’attività di riscossione per conto dello Stato e, dall’altro, dovendo acquistare le azioni di Equitalia s.p.a. e di Equitalia Giustizia s.p.a., come previsto dal comma 11 del citato art.1 del D.L. n.193/2016 e dovendo stipulare un proprio atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’art. 59 del Dlgs n. 300/1999, come previsto al successivo comma 13, ha rilevanti caratteristiche di natura non pubblicistica.
Predetto ente ha, infatti, una disciplina molto simile all’Agenzia del demanio che anch’essa,con il dlgs n. 173/2003, è stata trasformata in ente pubblico economico e, come tale, è stato dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Le ragioni di tale organizzazione si ritrovano nel fatto che , come previsto dal comma 9 del suddetto art. 1 del D.L. n.193/2016,a tale ente è stato trasferito “il personale delle società del Gruppo Equitalia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza, senza soluzione di continuità e con la garanzia di conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente”; da tale articolo si evince che il personale ha mantenuto lo stesso trattamento economico e di carriera notevolmente più favorevole di quello dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, proprio in virtù della sua provenienza al settore bancario.
Ai fini della difesa in giudizio, il comma 8 del predetto articolo 1 prevede che il nuovo ente “ è autorizzato ad avvalersi espressamente dell’avvocatura dello Stato[…]. Lo stesso ente può altresì avvalersi … di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ovvero può avvalersi di essere rappresentato , davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa[…]” .
Tale formulazione è differente e più articolata rispetto a quella riguardante l’Agenzia delle Entrate, per la quale l’art. 72 del dlgs n. 300/1999 aveva stabilito che le “agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni”.
Dal confronto dei suddetti articoli emerge che il nuovo ente, subentrante a Equitalia, è una sorta di ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, senza però esserne parte o essere inserito e immedesimato nell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima istituita con Dlgs n.300/1999.
Ulteriore conferma della diversità dei summenzionati enti, è nell’art. 1 succitato, al comma 3, che qualifica l’Agenzia delle entrate-Riscossione, a differenza dell’Agenzia delle entrate, come ente pubblico “economico”, anch’esso sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero del’Economia e delle Finanze, munito di un proprio Statuto approvato con D.P.C.M. su proposta del Ministro stesso, ma sottoposto alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche”private”.
Pignoramenti sui conti correnti bancari più mirati
L’accorpamento delle funzioni di riscossione presso l’Agenzia delle Entrate ha consentito dal 1° luglio 2017 di accedere in maniera immediata alle banche dati dell’anagrafe tributaria e a quelle degli stessi enti previdenziali e assistenziali, quali l’INPS e le Direzioni del Lavoro, garantendo la massima efficacia alle azioni di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento del conto corrente bancario e postale, insieme al pignoramento dello stipendio, pensione, TFR, rientra nel cd. pignoramento presso terzi che si attiva ai sensi dell’articolo 491 del codice civile, come misura di esecuzione per recuperare un credito vantato ne confronti di un debitore.
A partire dal 1° luglio del 2017, le disposizioni introdotte dal decreto n. 193/2016, hanno prodotto effetti non favorevoli per i contribuenti, in quanto, in caso di pignoramento del conto corrente 2018, possono essere immediatamente privati delle somme sul loro conto e trasferite al Fisco per saldare il debito.
Sulla base di quanto sopra esposto, per i debiti fiscali non è l’assenza di un procedimento giudiziario che cambia il pignoramento del conto corrente, perché era già così previsto prima del D.L. n. 193/2016, ma il fatto che le somme sul conto possono essere subito bloccate e utilizzate a saldo dei debiti, visto che è la stessa Agenzia delle entrate-Riscossione che verifica direttamente le informazioni ed attiva il procedimento, mentre Equitalia doveva prima richiedere le informazioni all’Agenzia, attendere il riscontro e poi attivare la procedura.
Dal 1° luglio 2017, gli Uffici dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono in grado di verificare preventivamente la giacenza dei conti procedendo ad azioni mirate al pignoramento delle stesse.

Fonte: I nuovi poteri dell’Agenzia delle entrate-Riscossione | Altalex

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