L'uso del collare antiabbaio integra il reato di cui all'art. 727 c.p. in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza resa sul caso sottoposto al suo esame, conclusosi con la condanna in primo grado del proprietario di alcuni cani setter detenuti all'interno di un recinto con indosso, in modo permanente, il collare antibbaio, avente la caratteristica di emanare scosse elettriche all'abbaiare del cane al fine di impedirglielo.
L'imputato aveva lamentato col ricorso che non fosse stata raggiunta la prova delle sofferenze arrecate dall'uso del collare antiabbaio e che non fosse stato dato conto in motivazione dell'eccezionalità con cui il suddetto collare veniva usato. Aveva altresì eccepito la prescrizione del reato, attesa la derubricazione della fattispecie di cui all'art. 544 ter c.p. nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.
Tale fattispecie punisce come noto con la l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività nonché chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Ricordando l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità sugli elementi costitutivi della fattispecie appena richiamata (v. Cassazione penale, sez. III, sentenza 17 settembre 2013 n. 38034), la Corte di Cassazione ha precisato che, sotto il profilo oggettivo, costituiscono maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono non soltanto i comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale procurandogli dolore e afflizione, mentre sotto il profilo soggettivo, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale cagionandogli lesioni all'integrità fisica, potendo le lesioni o anche solo i patimenti essere cagionati da colpa dell'agente.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame la Corte ha ritenuto la sentenza di condanna esente da censure di legittimità, avendo il giudice di prime cure logicamente motivato in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie e alla raggiunta prova degli stessi: ciò in quanto era stato accertato che i cani fossero tenuti all'interno di un recinto, muniti collare antiabbaio, produttivo di sofferenze e permanentemente funzionante in quanto all'arrivo dei verbalizzanti non avevano abbaiato.
L'infondatezza dei motivi proposti e la conseguente inammissibilità degli stessi ha precluso il formarsi di un rapporto impugnatorio e quindi la rilevazione della prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado.
Di qui la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Fonte: Collare anti-abbaio va bandito, utilizzarlo è reato | Altalex
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mercoledì 21 febbraio 2018
Collare anti-abbaio va bandito, utilizzarlo è reato
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