giovedì 15 febbraio 2018

Biotestamento: il vademecum dei notai

A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato un primo vademecum per informare il cittadino sulle novità introdotte in materia di DAT.
La l. n. 219/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), attraverso cui ognuno può dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovasse in condizioni di incapacità.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato un primo vademecum per segnalare ai cittadini le novità più importanti in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
Le novità introdotte dalla l. n. 219/2017. Le DAT sono indicazioni che il soggetto può esprimere in merito all’accettazione o al rifiuto di un determinato accertamento diagnostico, scelta terapeutica o trattamento sanitario, in previsione di una eventuale e futura incapacità di determinarsi. Con l’introduzione della art. 1, comma 5, l. n. 219/2017, la nutrizione e l’idratazione artificiale sono definitivamente considerate “trattamenti sanitari”, che la persona, tramite le DAT, può anticipatamente escludere dal proprio futuro ed eventuale trattamento terapeutico.
Soggetti abilitati e forma. Possono disporre le DAT i soggetti maggiorenni capaci di intendere e di volere. Le DAT possono essere redatte tramite atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio o scrittura privata semplice consegnata dal disponente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza. Il soggetto incapace di apporre la propria firma può stipulare l’atto contenente le DAT in presenza di due testimoni o manifestare le proprie intenzioni attraverso videoregistrazione o simile dispositivo di comunicazione. In ogni caso, la persona deve acquisire preventivamente adeguate informazioni circa le possibili conseguenze delle proprie scelte tramite consultazione con un medico.
Revoca o modifica. Le DAT possono essere revocate o modificate in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate (o mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico e due testimoni, in caso d’urgenza o altra impossibilità). Le DAT rilasciate in un periodo di vuoto normativo, prima dell’entrata in vigore della l. n. 219/2017, conservano la loro validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di legge.
Pubblicità. Le DAT sono pubblicizzate in un registro comunale (ove già istituito) o alternativamente in un registro sanitario elettronico su base regionale, nel caso in cui le Regioni abbiano previsto la gestione telematica della cartella clinica. La legge n. 219/2017 prevede solo registri regionali: mancando una banca dati a livello nazionale, se la persona è ricoverata in una Regione diversa da quella di residenza, vi è rischio concreto che non si possa conoscere le DAT del paziente. Nell’attesa dell’istituzione di un registro nazionale, per cui la legge di Bilancio 2018 ha stanziato dei fondi, il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
Possibilità di nomina di un terzo fiduciario. La legge prevede la possibilità di nominare un soggetto fiduciario che si sostituisca al disponente, divenuto incapace, nella gestione dei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Di concerto con il medico, il fiduciario può disattendere le DAT nel caso in cui esse siano palesemente incongrue, non corrispondano alla condizione clinica in cui versi il paziente o in caso di terapie sopravvenute dopo la data di redazione delle DAT. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 219/2017, in caso di contrasto tra fiduciario e medico la decisione è rimessa al Giudice Tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del Direttore della struttura sanitaria. Al fine di prevenire possibili controversie fra più fiduciari, il Notariato consiglia di nominare un solo soggetto. Si ricordi che il fiduciario può anche non accettare l’incarico o rifiutarlo successivamente tramite atto scritto indirizzato al disponente. Il disponente può inoltre revocare o modificare il fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, nelle stesse forme con cui l’aveva nominato. In caso di revoca del fiduciario o di sua rinuncia all’incarico, le DAT conservano il loro valore prescrittivo sia nei confronti del medico che della struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, sarà cura del Giudice Tutelare di nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Biotestamento: il vademecum dei notai - La Stampa

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