In caso di reati edilizi, alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deve seguire la sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di demolizione. La Corte di cassazione, con la sentenza 57118, accoglie il ricorso del pubblico ministero sia per quanto riguarda la possibilità di far ricadere l'abuso contestato all'imputato nel raggio d'azione dell'articolo 131-bis sulla tenuità del fatto, sia per quanto riguarda il mancato passaggio di demandare all'autorità amministrativa competente il compito di applicare la sanzione accessoria della demolizione del manufatto abusivo: nello specifico un bar di 33 metri, sottratto alla valutazione tecnica sulla sicurezza. Per il Pm non un fatto lieve, visto che si trattava di un esercizio frequentato da persone ignare del fatto che la struttura poteva non sopportare il carico. Sul punto il giudice avrebbe avuto l'obbligo di motivare in modo più dettagliato la sua convinzione. Inoltre all'imputato erano state contestate diverse violazioni: dalla realizzazione in assenza di permesso di costruire al mancato avviso al genio civile. Il giudice aveva imboccato la via della non punibilità, partendo dal presupposto che la continuazione di reati non sia assimilabile all'abitualità e dunque non precluda l'applicabilità dell'articolo 131-bis. Il che è vero, ma in presenza di reato continuato il giudice, per applicare il beneficio, deve soppesare diversi elementi, fra i quali la gravità del reato, la capacità di delinquere, i precedenti il numero di disposizioni violate ecc. Nello specifico essendo state violate diverse norma di legge, tra l'altro in relazione alla sicurezza di un luogo pubblico, c'era un obbligo di motivazione “rafforzata”. Sbagliato anche non far conseguire alla non punibilità l'ordine di demolizione, in nome dell'autonomia della sanzione accessoria. L'ordine di demolizione, come sanzione di carattere ripristinatorio e non punitivo, non è, infatti, soggetto ad uno stop a causa della prescrizione e allo stesso modo non può essere ostacolato dalla dichiarazione di non punibilità. La Cassazione annulla il verdetto e rinvia
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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venerdì 22 dicembre 2017
Reati edilizi: la tenuità del fatto non blocca la demolizione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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