La domanda della lavoratrice riguarda la possibilità di computare la contribuzione figurativa per maternità ai fini del requisito contributivo di un anno necessario per il diritto all’indennità di disoccupazione. Secondo l’INPS, la richiesta di computazione, nel caso di specie, è impossibile in quanto il periodo di maternità è andato oltre il rapporto di lavoro.
Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 30426/17, depositata il 19 dicembre.
Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto computabile, ai fini del requisito contributivo di un anno per l’indennità di disoccupazione, le settimane di astensione obbligatoria per maternità, che, invece, era stata negata dall’INPS. Secondo l’Istituto previdenziale era inutilizzabile la contribuzione figurativa per maternità in quanto maturata a rapporto di lavoro cessato.
Al contrario i Giudici avevano rilevato che il rapporto di lavoro fosse cessato due giorni dopo l’inizio del congedo per maternità e quindi la contribuzione figurativa per maternità doveva ritenersi utile per l’indennità di disoccupazione.
Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
Rilevanza del rapporto di lavoro. La ricorrente sostiene che ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione la Corte territoriale, ritenendo perfezionato il requisito contributivo annuale, non abbia considerato che il periodo di maternità si era protratto non in costanza di rapporto di lavoro.
In primo luogo la Cassazione ha osservato che il legislatore, con il d.l. n. 1827/1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza), ha espressamente disciplinato l’incidenza dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione per ottenere una tutela contro la disoccupazione.
Inoltre osserva la Suprema Corte che l’ipotesi di rilevanza della contribuzione figurativa implica che «la contribuzione figurativa correlata a periodi di maternità attenga ad un rapporto di lavoro in atto e sia versata in costanza di rapporto di lavoro».
Nella fattispecie, in osservanza di questi principi, non rileva il fatto che l’interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro sia iniziata due giorni prima della scadenza del contratto di lavoro a termine, perché ciò che assume rilievo, per il raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione ai fini dell’indennità di disoccupazione, «è che il periodo di interruzione sia racchiuso in un rapporto di lavoro in atto, come richiesto dall’art. 56 r.d.l. n. 1827/1935, che evoca “i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio”».
In conclusione la Corte ha accolto il ricorso dell’INPS e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deciso direttamente nel merito rigettando la domanda dell’interessata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Lavoratrice in maternità alla scadenza del contratto: persa la disoccupazione - La Stampa
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giovedì 28 dicembre 2017
Lavoratrice in maternità alla scadenza del contratto: persa la disoccupazione
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