I giudici della IV sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 48294 del 19 ottobre 2017 sono ritornati sulla vexata questio sul diritto di precedenza nel caso di sinistro stradale ribadendo la regola secondo la quale, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (articolo 145 comma secondo del Cds).
Il fatto - Il Giudice di Pace di Agrigento aveva assolto, ex art. 530 comma secondo c.p.p. un automobilista dall'imputazione ex art. 590 c.p., che era stata elevata in quanto lo stesso alla guida della propria autovettura, accingendosi ad attraversare un incrocio, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione delle norme del codice della strada in materia di diritto di precedenza, era entrato in collisione con un ciclomotore proveniente da destra.
Al momento del fatto, non vi erano sul luogo altri segnali che imponessero indicazioni alternative rispetto alle regoli generali della viabilità così come previsto dalle norme vigenti in materia.
In definitiva era risultato pienamente accertato che il conducente del ciclomotore fosse favorito dal diritto di precedenza, vigendo, quindi, la regola secondo la quale, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
La circostanza che proprio l'autovettura fosse in movimento al momento dell'impatto escludeva ulteriormente la configurabilità della cosiddetta precedenza “di fatto” e comprovava la sussistenza dell'elemento obiettivo della condotta in contestazione, ossia la negligenza e l'imprudenza (colpa generica) dell'automobilista, nonché la violazione di precetti normativi (colpa specifica), operata occupando indebitamente il crocevia intanto che sopravveniva un veicolo favorito dal diritto di precedenza.
I Giudici del Tribunale di Agrigento con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, hanno ritenuto l'automobilista responsabile del reato allo stesso contestato. Avverso la sentenza viene proposto ricorso per Cassazione
La decisione della Corte - Gli Ermellini ritengono il ricorso inammissibile. I Giudici, nel riformare la sentenza del Giudice di Pace, hanno ritenuto “ampiamente provata” la penale responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza di un terzo trasportato nell'autovettura dell'imputato, che aveva confermato la ricostruzione della vicenda offerta dagli altri testi, mentre le discrasie residue non inficiavano la univoca ricostruzione degli aspetti della vicenda.
Inoltre il Tribunale pur prendendo in considerazione l'assunto difensivo secondo il quale l'automobilista non era in concreto gravato dal succitato obbligo di precedenza di fatto, lo ha respinto, perché secondo giurisprudenza di legittimità, “in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi”; o, più in generale, “il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta “di fatto ' a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione”.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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sabato 25 novembre 2017
Sinistri, salvo diversa indicazione la regola resta «precedenza a chi viene da destra»
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