sabato 25 novembre 2017

Blog non è equiparabile alla testata editoriale telematica

Al fine di distinguere tra una testata giornalistica telematica e altre forme di manifestazione del pensiero presenti in rete, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, occorre avere riguardo ad alcuni parametri di tipo ontologico o strutturale e ad altri di tipo teleologico (ovvero attinente agli scopi della pubblicazione). In particolare il blog non è comparabile alla testata giornalistica telematica per la carenza del carattere qualificante della periodicità.
La sez. terza del TAR Lazio con la sentenza n. 9841 del 20 settembre 2017 nel giudicare in merito ad un ricorso del Codacons contro il Corecom Lazio, Agcom e Roma Capitale affronta la tematica della natura giuridica del blog, già oggetto di precedenti contenziosi dinanzi alla giurisdizione civile e penale, dove spesso si è cercato di assimilare il blog alla testata telematica editoriale. Anche il Codacons sostiene questa tesi denunziando la violazione dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 63 del 2012, di cui afferma l’applicabilità anche ai “blog”, con richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma alla luce degli articoli 3, 11 e 117 Cost. (primo motivo), nonché la violazione dei principi comunitari di eguaglianza e non discriminazione (secondo motivo).
Di diverso avviso è il TAR Lazio che respinge il ricorso dell’associazione negando proprio l’equiparabilità dei blog alle testate telematiche. Difatti come già più volte affermato dalla Corte di Cassazione (prevalentemente in sede penale, ai fini della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa) per distinguere tra una testata giornalistica telematica e altre forme di manifestazione del pensiero presenti in rete, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, occorre avere riguardo ad alcuni parametri di tipo ontologico o strutturale e ad altri di tipo teleologico (ovvero attinente agli scopi della pubblicazione).
In particolare, “la struttura è "costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre "la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione” (Cassazione penale, sez. V, 25/02/2016, n. 12536).
E, in questo quadro, il sito qualificabile come vera e propria testata giornalistica è soggetto ad una serie di adempimenti (quali l'obbligo di registrazione e la guida ad opera di un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista) funzionali, da un lato a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, e, d’altro lato, a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali ".
In particolare, tale giurisprudenza qualifica il “blog” "una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente".
Nel caso di specie, è possibile ravvisare nel sito in questione il requisito di carattere teleologico, in quanto, dalla documentazione in atti, emerge la finalità di divulgare e scambiare informazioni e commenti delle attuali condizioni sociali e politiche in cui versa la Città di Roma. Ma non è certo possibile individuare il requisito strutturale legato alla periodicità delle pubblicazioni, ed alla loro stessa “necessarietà”; nel senso che esse bene potrebbero cessare in qualsiasi momento, anche perché non effettuate da persone professionalmente qualificate per l’attività pubblicistica né da un soggetto strutturato come testata giornalistica.
Così che al sito in questione non è attinente la tutela costituzionale assicurata dal comma terzo dell'art. 21 Cost. alla stampa. Essa, infatti, secondo l’insegnamento della S. C., si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati (Cassazione civile sez. un. 18 novembre 2016 n. 23469).
Di conseguenza le prospettate questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’associazione ricorrente si presentano manifestamente infondate proprio a causa della non comparabilità della testata giornalistica strutturata come tale rispetto ad un semplice e spontaneo “blog” presente sulla rete internet, quale risulta essere quello in esame.
La detta non comparabilità deriva proprio dal carattere – qualificante - della periodicità, che risulta assente per il “blog”, e che è, invece, dato imprescindibile, anche secondo la su riportata norma regolamentare, per ottenere l’iscrizione nel Registro degli Operatori di telecomunicazioni.

Fonte: Blog non è equiparabile alla testata editoriale telematica | Altalex

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