In tema di assegno di mantenimento corrisposto a figli maggiorenni, la Corte d’Appello di Trieste ricorda che, in ogni caso, deve riconoscersi la possibilità di una certa inerzia nella maturazione, che porta all’indipendenza dei giovani ragazzi.
Il caso. Il Tribunale di Pordenone confermava il contributo al mantenimento della figlia da parte del padre con lei convivente, unitamente alla spese sanitarie ed universitarie della stessa fino al 30 giugno 2019, e introduceva un assegno di 500 euro per le sue spese personalissime. Avverso tale pronuncia il genitore proponeva reclamo.
Nel caso di specie, la ragazza era iscritta al settimo anno di università fuori corso su una laurea triennale e aveva rifiutato la richiesta del padre di rientrare dalla sede universitaria prescelta e tornare a casa, ove il genitore aveva dedicato una zona dell’abitazione a suo esclusivo utilizzo.
La legittimazione. La Corte rileva innanzitutto che il giudice può riconoscere ai figli maggiorenni, ancora non indipendenti economicamente, un assegno periodico che si prevede sia versato automaticamente all’avente diritto. Ininfluente risulta, quindi, il presupposto della convivenza o meno del figlio con il genitore, condizione non prevista dal testo della norma.
Il mantenimento. Inoltre, pur in assenza di un reale impegno della giovane negli studi e nel lavoro, si deve in ogni caso riconoscere, in virtù dell’attuale momento economico, la possibilità di una certa inerzia nella maturazione che porta all’indipendenza dei giovani ragazzi, riconosciuta dai giudici anche nel caso in esame, attesa l’età della figlia (ventiseienne). I giudici ricordano che è ormai giurisprudenza consolidata l’individuazione di criteri elastici, al fine di ritenere superata la fase di obbligo di tutela economica del figlio, tanto che la giurisprudenza milanese ha fissato tale limite a 34 anni.
Per questo motivo la Corte d’Appello, anche sulla base dell’indiscussa possibilità economica del padre e nel rispetto del diritto della figlia di essere accompagnata nel suo percorso di maturazione, ritiene necessario un modesto ridimensionamento dell’assegno per le spese personali in 350 euro mensili, confermando nel resto il decreto impugnato.
Fonte: www.ilfamiliarista.it/L’assegno alla figlia ventiseienne va pagato anche se fuori corso e disoccupata - La Stampa
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lunedì 13 novembre 2017
L’assegno alla figlia ventiseienne va pagato anche se fuori corso e disoccupata
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