La Corte di Cassazione torna a ribadire il recente orientamento giurisprudenziale in tema di riconoscimento dell’assegno divorzile: il giudice deve accertare che la domanda dell’ex coniuge sia fondata sulla mancanza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica e non sul mantenimento del precedente tenore di vita. Così l’ordinanza n. 23602/17 depositata il 9 ottobre.
La vicenda. La Corte d’Appello di Palermo poneva a carico dell’ex marito l’obbligo di versare un assegno divorzile all’ex moglie che, pur svolgendo un’attività lavorativa dipendente ed essendo assegnataria della casa coniugale, non disponeva di redditi sufficienti a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’ex marito impugna la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Assegno divorzile. Il ricorso trova accoglimento da parte della Corte che torna a sottolineare il recente orientamento in tema di verifica delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
Secondo la Corte, il giudice del divorzio richiesto dell’assegno divorzile deve in primo luogo valutare se la domanda sia presentata dall’ex coniuge in condizione di mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non con riguardo al tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso. Indici rilevanti in tal senso sono costituiti dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (con riferimento alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della disponibilità stabile della casa di abitazione, condizioni il cui onere probatorio grava sull’istante.
Quantum dell’assegno. Nella successiva fase del quantum debeatur, il giudice deve dunque tenere in considerazione e valutare tutti i suddetti elementi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il divario tra le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio ed il peggioramento di quelle dell’ex moglie rispetto alla vita matrimoniale potessero giustificare l’attribuzione dell’assegno, disattendendo così il recente orientamento interpretativo. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello palermitana.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Niente assegno se l’ex moglie è economicamente autosufficiente - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 12 ottobre 2017
Niente assegno se l’ex moglie è economicamente autosufficiente
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento