giovedì 12 ottobre 2017

Niente assegno se l’ex moglie è economicamente autosufficiente

La Corte di Cassazione torna a ribadire il recente orientamento giurisprudenziale in tema di riconoscimento dell’assegno divorzile: il giudice deve accertare che la domanda dell’ex coniuge sia fondata sulla mancanza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica e non sul mantenimento del precedente tenore di vita. Così l’ordinanza n. 23602/17 depositata il 9 ottobre.
La vicenda. La Corte d’Appello di Palermo poneva a carico dell’ex marito l’obbligo di versare un assegno divorzile all’ex moglie che, pur svolgendo un’attività lavorativa dipendente ed essendo assegnataria della casa coniugale, non disponeva di redditi sufficienti a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’ex marito impugna la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Assegno divorzile. Il ricorso trova accoglimento da parte della Corte che torna a sottolineare il recente orientamento in tema di verifica delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
Secondo la Corte, il giudice del divorzio richiesto dell’assegno divorzile deve in primo luogo valutare se la domanda sia presentata dall’ex coniuge in condizione di mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non con riguardo al tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso. Indici rilevanti in tal senso sono costituiti dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (con riferimento alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della disponibilità stabile della casa di abitazione, condizioni il cui onere probatorio grava sull’istante.
Quantum dell’assegno. Nella successiva fase del quantum debeatur, il giudice deve dunque tenere in considerazione e valutare tutti i suddetti elementi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il divario tra le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio ed il peggioramento di quelle dell’ex moglie rispetto alla vita matrimoniale potessero giustificare l’attribuzione dell’assegno, disattendendo così il recente orientamento interpretativo. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello palermitana.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Niente assegno se l’ex moglie è economicamente autosufficiente - La Stampa

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