I parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull'imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non risultano significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere.
La decisione in commento presenta due profili di rilievo, con riferimento al tema dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In primo luogo, ed in termini generali, la Cassazione esclude che sulla concessione di tale beneficio possa rilevare la circostanza che l’imputato sia gravato da precedenti penali, dovendosi tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere. In secondo luogo, sia pur implicitamente, si riconosce che l’art. 131-bis c.p. può operare anche con riferimento alla contestazioni in materia antiinfortunistica, specie quando le prescrizioni siano state assolte e semplicemente non si sia provveduto al pagamento della sanzione
Il fatto
Il Tribunale di Torino condannava un imprenditore per il reato di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008 perché, in qualità di titolare di ditta individuale, avendo omesso di installare una serie di misure antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, non aveva poi provveduto, pur avendo rimosso le predette omissioni, al versamento della sanzione prevista per le stesse in via amministrativa.
Avverso la predetta sentenza veniva presentato ricorso per cassazione, deducendosi la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla conseguente dichiarazione di non punibilità del fatto.
La decisione
La Cassazione ha giudicato fondato il ricorso.
Nel ricorso il ricorrente, lungi dal contestare la materialità della sua condotta e la sua astratta rilevanza penale, ha dedotto la inadeguatezza della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento della non punibilità del fatto commesso, stante la sua particolare tenuità, o, meglio, stante la particolare tenuità della offesa da esso cagionata al bene interesse tutelato dalla norma violata. La mancata contestazione circa la fondatezza dell’accertamento di merito consente alla Cassazione di soffermarsi esclusivamente sul profilo della portata offensiva del fatto.
Peraltro, la censura avanzata nei confronti della decisione atteneva, non tanto il diniego a favore dell’imputato della causa di non punibilità del fatto, quanto la circostanza che il giudice di merito aveva dato atto che nella fattispecie era stata richiesta dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni dibattimentali la applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., ma al contempo aveva omesso di rispondere sul punto, mancando di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere disattendere la richiesta in tal senso a lui indirizzata dalla difesa del ricorrente.
In proposito, la Cassazione esclude che nel caso di specie una motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto potrebbeessere ricavata dalla circostanza che il Tribunale - sebbene abbia riconosciuto l’imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche a cagione della solerte eliminazione delle situazioni di pericolo e della pronta ottemperanza alle prescrizioni a tale scopo impartite dalla Asl - ha inflitto al medesimo una sanzione partendo da una pena base superiore al minimo edittale, asserendo così implicitamente che andava esclusa la ricorrenza della particolare tenuità della offesa inferta dall'imputato al bene interesse tutelato (Cass., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 39806, che aveva utilizzato tale argomento per escludere la qualificabilità di un determinato fatto di reato entro l'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che l’istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può operare in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto).
Nel caso di specie, questa forma di motivazione implicita non poteva, secondo la Corte Suprema, rinvenirsi in quanto, da un lato all’imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche e dall’altro la pena comminata era superiore al minimo edittale per il fatto che l’imputato vantava dei precedenti penali, sia pure legati a reati aventi diversa natura rispetto a quello ora in discorso.Tale ordine di argomentare, pur in sé legittimo, non poteva esame valere quale implicita risposta alla richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Infatti, il criterio di commisurazione della pena basato sulla capacità criminale del prevenuto, pur pienamente corretto se considerato in relazione alla necessità di determinare l’entità della pena da applicare (Cass., sez. VI, 9 aprile 2013, n. 16250), si fonda, tuttavia, su elementi estranei alla materialità del reato commesso e sulla gravità o meno della lesione inferta tramite esso al bene interesse tutelato, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull'imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere (Cass., sez. V, 28 ottobre 2016, n. 45533; Cass., sez. IV, 26 febbraio 2016, n. 7905).
Riscontrata l’assenza di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità, nonostante l’espressa richiesta formulata dall’imputato in sede di merito, e non potendosi ritenere che possa valere quale implicita giustificazione di tale diniego la circostanza che a carico dell’indagato il Tribunale avesse ritenuto, in ragione del fatto che lo stesso era gravato da precedenti penali, di dovere irrogare una pena commisurata ad una sanzione superiore, quale sua base di calcolo, alla pena edittale minima, alla Suprema Corte non rimane che dichiarare l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuità della offesa connessa alla commissione del reato, con rinvio al Tribunale.
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