venerdì 25 agosto 2017

Rottamazione delle liti fiscali: ecco come funziona

L’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 aiuta i contribuenti che vogliono definire le controversie tributarie pendenti entro il 2 ottobre 2017. E’ bene ricordare che tale opportunità è stata consentita dall’articolo 11 del decreto – legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
Pertanto, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio possono essere chiuse versando gli importi riportati nell’atto impugnato contestati nel ricorso di primo grado e, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Qualora la lite riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può essere effettuata versando il 40 % degli importi contestati.
Ebbene, tra i chiarimenti principali quello che permette di capire cosa si intende per liti “in cui è parte l’agenzia delle entrate”. Ciò vuol dire che bisogna fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Verranno escluse, ad esempio, le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Viceversa vi rientreranno le liti relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione.
Attenzione, poi, alle controversie escluse dalla definizione ovvero, ad esempio, le controversie inerenti a istanze di restituzione di somme o, in ogni caso, quelle nelle quali non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente così come le controversie instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti.
Altresì, l’adesione è ammessa per i processi tributari, fatta eccezione di quelli esclusi così come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, che risultino “pendenti” alla data del 24 aprile 2017 e che non siano conclusi alla data di presentazione della domanda.
Ebbene, come detto in apertura, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 2 ottobre 2017.
Il pagamento potrà essere effettuato in un massimo di 3 rate per importo di importo netto superiore ai 2.000 euro.
In questo caso le rate della rottamazione delle liti fiscali saranno articolate secondo le seguenti scadenze:
- pagamento in 3 rate:
1° rata con scadenza il 2 ottobre 2017 - 40% dell’importo complessivo;
2° rata con scadenza il 30 novembre 2017 - 40% dell’importo complessivo;
3° rata con scadenza il 2 luglio 2017 - 20% dell’importo complessivo;
- pagamento in 2 rate:
1° rata con scadenza il 2 ottobre 2017 - 40% dell’importo complessivo;
2° rata con scadenza il 30 novembre 2017 - 60% dell’importo restante.
Infine, la circolare chiarisce che per quel che concerne il rapporto con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il contribuente che non ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione è libero di accedere alla definizione delle liti pendenti; allo stesso modo, il contribuente che ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.
Peraltro, i contribuenti che hanno tempestivamente presentato l’istanza di definizione dei carichi, pur avendo la facoltà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, sono tenuti, in ogni caso, a rispettare la condizione tassativa di non rinunciare alla definizione dei carichi. Va specificato, però, che le due definizioni agevolate sono autonome: il debitore, per fruire dei benefici della definizione dei carichi, deve versare integralmente, in un’unica soluzione o a rate, gli importi dovuti a tal fine; mentre, per fruire della definizione delle liti, è sufficiente che entro il 2 ottobre 2017 presenti la relativa domanda e versi quanto dovuto per la definizione della lite (importo netto dovuto) ovvero la prima rata oppure si limiti alla presentazione della domanda, qualora non risultino importi da versare.

fonte:www.altalex.com/Rottamazione delle liti fiscali: ecco come funziona | Altalex

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