giovedì 3 agosto 2017

Legge sulla concorrenza: cosa cambia per assicurazioni, energia e professioni

A Palazzo Madama, nella seduta di mercoledì 2 agosto, con 146 voti favorevoli e 113 voti contrari, è stata rinnovata la fiducia al Governo (la quarta in pochi giorni, dopo quella votata su banche venete, vaccini e Mezzogiorno), approvando in via definitiva, e in quarta lettura, il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza nel testo identico a quello approvato dalla Camera.
Il testo finale, composto di un solo articolo e 192 commi, contiene una serie di importanti correttivi rispetto alla versione primigenia, presentata dal Governo il 3 aprile 2015.
Tantissime le novità, questi solo alcuni dei settori toccati dal nuovo provvedimento.
Assicrazioni. La legge contiene un consistente pacchetto di norme in materia di assicurazioni volto a recepire le proposte formulate nella segnalazione annuale dell'AGCM. Le novità riguardano i seguenti punti: obbligo a contrarre in materia di RCA; introduzione di specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni; l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere; il risarcimento del danno biologico, le polizze per assicurazione professionale, il risarcimento diretto. Vediamole più da vicino:
-vengono introdotti sconti obbligatori sulle polizze RCA a favore di chi si fa installare le scatole nere per prevenire le frodi. Le compagnie dovranno praticare uno sconto “aggiuntivo e significativo” calcolato sulla base di parametri oggettivi “tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio” per i conducenti virtuosi che risiedono al sud.
-Il comma 9, attraverso un’aggiunta all’articolo 148 del CAP, mantiene ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del mezzo danneggiato avvalendosi di ditte di autoriparazione di propria fiducia: in questo caso l'impresa deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
-Il comma 11 reca una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.
-Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo.
-Il comma 16 affida all’IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L’IVASS deve altresì redigere apposita relazione all’esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.
-In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il comma 17 sostituisce l’articolo 138 del CAP, con il quale si demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
-Il comma 25 estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente).
Avvocati. Per i legali in arrivo due importanti novità:
-l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società:
-i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società (il consiglio dell'ordine procede alla cancellazione della società dall'albo, salvo che questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi).
-La maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati.
-I componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
-Resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
-L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
-È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l'esclusione di diritto del socio.
-La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
-Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
Notai. Novità in arrivo anche per i notai:
-il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila. Il registro delle successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del notariato. Continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio per la costituzione di srl semplificate. Viene esteso l’ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: le funzioni, fino ad oggi limitate al solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata, potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d’appello se questo comprende più regioni. La legge interviene anche sul tema della pubblicità professionale dei notai, allineandone la disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137 del 2012). Altre novità infine riguardano le disposizioni sugli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati.
Servizi postali. Durerà altri due mesi il monopolio di Poste sull’invio di multe e notifiche di atti giudiziari: i commi 57 e 58 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Bollette. Dal luglio 2019 è prevista la liberalizzazione delle tariffe di luce e gas. Il comma 59 determina l’interruzione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019, la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora optato per un fornitore sul mercato libero. Questo nonostante ci sia evidenza che le bollette di chi si rivolge a un fornitore scelto sul mercato libero sono più alte.
Bonus elettrico e gas. I commi 75, 76 e 77 demandano a un decreto del MiSE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei favori economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.
Trasporto pubblico non di linea - Uber. Entro 12 mesi il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc. Tra i principi e criteri del decreto delegato, la legge prevede di armonizzare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, unita alla necessità di adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo. Inoltre, il comma 170 integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 stabilendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.
Farmacie. Il comma 157 consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società. Le società di capitali potranno controllare le farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I medicinali di fascia C con obbligo di ricetta continuano a poter essere venduti solo in farmacia.
Telemarketing. Cancellato il comma introdotto alla Camera che imponeva all’operatore di call center, al momento di  avvio di un contatto, anche non sollecitato con l’abbonato, di richiedere un esplicito consenso al proseguimento della conversazione.
Tariffe hotel. Introdotto il parity rate, ovvero la clausola che impedisce agli alberghi di pubblicizzare sul proprio portale prezzi inferiori a quelli esposti sui grandi portali di intermediazione.

Fonte:www.altalex.com/Legge sulla concorrenza: via libera definitivo. Cosa cambia per assicurazioni, energia e professioni | Altalex

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