lunedì 3 luglio 2017

Stupefacenti, l’ospite del pusher non è punibile

Il solo fatto di essere ospite di una persona nella cui abitazione venga ritrovata sostanza stupefacente non è una circostanza sufficiente affinché possa scattare il concorso nel reato. La fattispecie concorsuale richiede, infatti, un contributo positivo partecipativo all'altrui condotta criminosa che non sussiste in caso di mera ospitalità nell'appartamento dello spacciatore. A precisarlo è il Tribunale di Ivrea nella sentenza 62/2017 con la quale ha mandato assolto dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti un ragazzo colpevole solamente di essere ospite di un suo amico pusher.
Il caso - Il procedimento penale trae origine da un controllo effettuato dai Carabinieri che avevano perquisito l'appartamento di un ragazzo rinvenendo alcune dosi di Ketamina e Marijuana, nonché un bilancino e altri strumenti per il confezionamento della droga. Nell'abitazione si trovava, oltre all'inquilino, anche un suo amico che era ospite da lui da qualche giorno. I due venivano così processati separatamente per concorso nel reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità, prevista dall'articolo 73 comma 5 del Dpr 309/1990.
La decisione - Il Tribunale si trova nella specie a dover affrontare la posizione del ragazzo che non viveva nell'abitazione perquisita ma, come da sua stessa ammissione, vi soggiornava da un paio di giorni, dopo aver abbandonato la sua abitazione per un litigio familiare, e non era a conoscenza del tipo di sostanze che il suo amico deteneva in casa. Ebbene, il giudice ritiene credibile la versione dell'imputato e lo assolve. L'ipotesi concorsuale, afferma il Tribunale, non sta in piedi: «la circostanza che l'odierno imputato fosse ospite dell'amico da alcuni giorni non è di per sé sola idonea a fondarne un concorso punibile». Difatti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto «va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare». E nel caso di specie, dal rapporto di mera ospitalità non può trarsi alcuna indicazione utile quanto ad un eventuale contributo nella commissione del reato.

Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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