Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato si è discostato dall'indirizzo giurisprudenziale sia amministrativo che penale prevalente, dichiarando invalido e, comunque, inefficace, l'ordine di demolizione, e i conseguenti provvedimenti sanzionatori, di un immobile abusivo colpito da sequestro penale ex art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Questi i fatti.
Il TAR delle Marche ha rigettato il ricorso che il demandante aveva proposto avverso due distinti provvedimenti del Comune attraverso i quali, in uno, si irrogava alla società ricorrente la sanzione pecuniaria di 20.000,00 Euro per non aver ottemperato all'ordinanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di opere abusive e, nell'altro, si disponeva l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato oggetto degli interventi abusivi.
Avverso tale decisione proponeva appello la società ricorrente ritenendo inapplicabili le sanzioni previste per l'inottemperanza a ordini di demolizione di manufatti abusivi, nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui l'immobile era sottoposto a sequestro penale.
Proprio questo appello ha dato l'occasione al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla validità ed efficacia dell'ordine di demolizione di opere abusive e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, adottati in seguito all'omessa esecuzione del suddetto ordine che, in quanto sequestrati dal giudice penale, non erano nella disponibilità del destinatario dell'ordinanza rimasta inattuata.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale amministrativo e penale prevalente è legittimo l'ordine di demolizione (e la sua eseguibilità) e sono validi i provvedimenti sanzionatori anche in pendenza di sequestro poiché tale misura cautelare reale non costituirebbe impedimento assoluto all'attuazione dell'ingiunzione in quanto il destinatario dell'ordine avrebbe comunque la possibilità di chiedere ed ottenere il dissequestro ai sensi dell'art. 85 disp. Att. c.p.p.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia annotata, si è discostato dalla suddetta interpretazione giurisprudenziale per una serie di ragioni che esamineremo di seguito.
In primo luogo la Sesta Sezione ha evidenziato come l'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità ai sensi dell'art. 21 septies, L. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418) e quindi inefficace per mancanza di un elemento essenziale dell'atto costituito dalla possibilità giuridica dell'oggetto del comando.
Nel caso di specie l'immobile è sottratto alla disponibilità del destinatario del comando a causa del sequestro e per questo risulta mancante una condizione costitutiva dell'ordine cioè l'imposizione di un dovere eseguibile.
A tale affermazione non si può, a parere dei giudici, rispondere adducendo che l'ordine di demolizione è valido in quanto il responsabile dell'abuso dovrebbe collaborare chiedendo il dissequestro e la conseguente attuazione dell'ingiunzione.
E questo per i seguenti motivi:
perché l'impossibilità dell'oggetto attiene al momento genetico dell'ordine e lo vizia insanabilmente all'atto della sua adozione mentre l'ipotesi confutata si riferisce ad un'eventualità futura, astratta e indipendente dalla volontà dell'interessato;
perché si impone ad un privato una condotta che non trova fondamento giuridico positivo;
perché l'istanza di dissequestro potrebbe contraddire le strategie difensive opzionali dell'indagato (o dell'imputato) nel processo penale interferendo pertanto nel diritto di difesa costituzionalmente garantito.
In secondo luogo a parere dei giudici le misure contemplate dall'art. 31 commi 3 e 4 bis d.p.r. n. 380 del 2001 hanno carattere sanzionatorio e perciò hanno bisogno, per essere valide, che siano ascrivibili alla colpa del destinatario dell'ingiunzione rimasta ineseguita e che risulta invece mancante nel caso di specie.
Nella situazione considerata, infatti, la condotta del destinatario dell'ordine di demolizione non riveste alcun profilo di responsabilità in quanto l'esecuzione del comando gli è preclusa da un altro provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità del bene. Per questo motivo l'irrogazione della sanzione non può che essere ritenuta illegittima per difetto del necessario elemento psicologico della violazione.
L'altra considerazione posta alla base della decisione del Consiglio di Stato trova la sua ragion d'essere in un'argomentazione di tipo equitativo: non si può esigere che il cittadino impieghi tempo e risorse economiche per ottenere la restituzione di un bene di sua proprietà, ai soli fini della sua distruzione, anche e soprattutto in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, stante anche il divieto di prestazioni imposte se non per legge ex art. 23 Cost.
Altra questione presa in considerazione dai giudici del Consiglio di Stato è il tema dell'incidenza del sequestro penale sull'efficacia dell'ordine a demolire e, di conseguenza, sulla decorrenza o meno del termine a tal fine assegnato.
Secondo i giudici finché il sequestro è in essere, la demolizione (anche se validamente ingiunta: o perché disposta anteriormente al sequestro o perché non si condivida la tesi della nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto del provvedimento che abbia ingiunto la demolizione in costanza di sequestro) non è eseguibile. Pertanto la non ottemperanza all'ordine di demolizione non può qualificarsi non iure proprio a causa della già rilevata oggettiva impossibilità giuridica di procedervi.
A ciò c'è da aggiungere, come conseguenza giuridicamente necessaria, l'interruzione o, quantomeno, la sospensione del decorso del termine assegnato per demolire per tutto il tempo in cui il sequestro rimane efficace.
Da ciò discende che il termine inizierà nuovamente a decorrere – per intero ovvero per la sua parte residua, a seconda che si opti per l'interruzione o per la sospensione di esso in costanza di sequestro – solo quando il sequestro venga meno per qualsiasi ragione.
Fonte.www.altalex.com/Demolizione impossibile se l’immobile è sotto sequestro | Altalex
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lunedì 3 luglio 2017
Demolizione impossibile se l’immobile è sotto sequestro
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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