L’intervento chirurgico, pur correttamente eseguito e non peggiorativo per la paziente, che risulta essere del tutto inutile, comporta un’ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica della persona tale da determinare un danno risarcibile (Cassazione, sentenza n. 12597/17).
Il caso. Una donna viene sottoposta, presso una Casa di Cura privata, ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, rivelatosi assolutamente inutile. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli rigettano il ricorso avanzato dalla paziente per il risarcimento del danno subito.
La donna ricorre ora in Cassazione, denunciando l’erroneo disconoscimento del danno a seguito dell’inesatto adempimento della prestazione da parte della struttura sanitaria e l’ingiusta esclusione del danno da perdita di chance come componente del diritto al risarcimento del danno che sorge dall’illecito. In particolare, la ricorrente denuncia come la Corte di merito abbia dato importanza solo al fatto che l’intervento fosse stato eseguito correttamente (non essendo stati rinvenuti né lesioni né postumi tali da determinare invalidità permanente o temporanea), non soffermandosi però sull’inutilità dello stesso, inutilità già di per sé bastevole a cagionare danni risarcibili.
Intervento non adeguato anche se correttamente eseguito. La Corte considera fondati i motivi di ricorso. In particolare, il consulente tecnico del giudice dichiara che nonostante l’intervento fosse stato correttamente eseguito, non era stato adeguato alle condizioni dell’attrice al momento dell’intervento stesso, «tenendo conto che i normali criteri diagnostici necessari e sufficienti per l’instabilità anteriore di spalla non traumatica avrebbero dovuto indirizzare verso un trattamento di riabilitazione che avrebbe dovuto essere di preparazione all’intervento». La Corte, ne rilevare il duplice comportamento omissivo della Casa di Cura (che non aveva sufficientemente preparato la paziente per il buon esito dell’intervento e che non aveva prescritto una terapia riabilitativa necessaria per il suo successo) conferma che l’esecuzione dell’intervento è stata inutile , nonostante la correttezza della tecnica dei medici.
Ingerenza nella sfera psico-fisica. La Corte dichiara, infatti, che i Giudici di merito avevano erroneamente omesso di considerare l’ingerenza del tutto inutile nella sfera psico-fisica della paziente, ingerenza priva di giustificazione e «pertanto inidonea e non finalizzata all’eliminazione della patologia. E dunque del tutto priva di corrispondenza alla lex artis e sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell’obbligazione assunta dalla struttura». Ciò determina un danno-evento, rappresentato dall’ingerenza del tutto priva di giustificazione e priva del consenso dalla donna dato all’intervento che si riferiva, invece, ad un esecuzione conforme alla lex artis, comprensiva delle condotte omesse, imprescindibili per la realizzazione dello scopo.
Perdita di chance, danno risarcibile. Per quanto riguarda, infine, il danno da perdita di chance, la Corte ricorda che esso si identifica con la mancata possibilità di ottenere un risultato utile dal trattamento sanitario, configurando una voce di danno da commisurare in base alla perdita di conseguire un risultato positivo. Pertanto, conclude la Suprema Corte, costituisce componente dell’unico ristoro del danno illecito.
Principio di diritto. La Corte accoglie il ricorso e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte d’appello, sulla base del seguente principio di diritto: in tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione.
Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.
Fonte: www.ridare.it/Intervento chirurgico inutile: il danno è risarcibile - La Stampa
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venerdì 16 giugno 2017
Intervento chirurgico inutile: il danno è risarcibile
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