La rinuncia tardiva all’eredità, ovvero effettuata quando siano già passati dieci anni dalla morte, esclude comunque che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius. Neppure la denuncia di successione, effettuata ai fini fiscali, implica l’assunzione della qualità di erede. Con la conseguenza che il rinunciatario può sempre far valere il proprio difetto di legittimazione passiva dopo aver ricevuto gli atti tributari, spettando all’amministrazione finanziaria, che voglia far valere la pretesa fiscale, la prova che il contribuente abbia posto in essere atti concreti da cui possa desumersi l’accettazione (implicita) dell’eredità. Sono i principi che si leggono nella sentenza n. 8053/2017 della Corte di cassazione. La lite tributaria si originava dall’impugnazione di un avviso di liquidazione notificato a una contribuente, chiamata nella sua qualità di erede a rispondere del debito del de cuius. Ricevuto l’atto, la contribuente formalizzava la propria rinuncia all’eredità, pur essendo trascorsi più di 10 anni dalla morte. Secondo l’art. 480 cod. civ., infatti, il diritto di accettare, e quindi di rinunciare, può essere esercitato in dieci anni dal giorno della morte del defunto. La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Alla luce della tardività della rinuncia, i giudici di merito, sia nel grado provinciale che in quello regionale, avevano rigetto il ricorso contro l’avviso di liquidazione. La Cassazione, invece, ha ribaltato l’esito della lite, cassando la sentenza di secondo grado e accogliendo il ricorso originario proposto dalla contribuente. Un atto di rinuncia tardivo, spiegano da Piazza Cavour, cioè effettuato senza il rispetto delle formalità stabilite dalla legge, determina la conseguenza che l’amministrazione finanziaria è legittimata a notificare al contribuente gli atti impositivi, ben potendo, tuttavia, costui attivare un giudizio tributario per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva e la sua estraneità ai debiti tributari del de cuius. L’intempestività della rinuncia, dunque, non determina alcuna preclusione per il contribuente ed è l’amministrazione a dover fornire la prova che il contribuente abbia compiuto atti da cui desumere (implicitamente) l’accettazione dell’eredità. A ciò non concorre la dichiarazione di successione che «non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità e all’assunzione della qualità di erede».
Fonte:www.italiaoggi.it/Eredità, debiti fiscali ko con la rinuncia tardiva - News - Italiaoggi
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lunedì 12 giugno 2017
Eredità, debiti fiscali ko con la rinuncia tardiva

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