Ammenda di 3000 euro per il titolare del supermercato. Fatale l’avere conservato i prodotti, destinati alla vendita, a temperatura ambiente, ignorando le indicazioni fornite dal produttore.
Temperatura non consentita. Decisivo questo dato per condannare il responsabile di un supermercato, colpevole di avere proposto ai clienti confezioni di formaggio conservate in semplici scaffali e non nei previsti banchi refrigerati (Cassazione, sentenza n. 19596/17, depositata il 26 aprile 2017).
Formaggio a temperatura inadeguata. Un rapido controllo all’interno del negozio permette subito di evidenziare la magagna: sono destinate alla vendita «venti confezioni sottovuoto di formaggio a pasta dura» posizionate «su uno scaffale» e conservate a «temperatura ambiente», oscillante tra «i 19 e i 20 gradi». Evidente la violazione compiuta, soprattutto tenendo presente che «la confezione riporta l’indicazione della necessità di conservazione in frigorifero», con una temperatura compresa «tra 0 e 8 gradi».
Questo quadro è sufficiente secondo i giudici del Tribunale per arrivare a una condanna del responsabile del supermercato. E questa visione viene condivisa dai magistrati della Cassazione, che ritengono lampante come la merce proposta ai clienti fosse «in cattivo stato di conservazione», proprio alla luce delle «specifiche prescrizioni» fornite dal produttore.
Confermata e definitiva, quindi, la sanzione decisa in Tribunale, cioè «3mila euro di ammenda».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Formaggio sullo scaffale e non nel banco frigo: commerciante condannato - La Stampa
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giovedì 4 maggio 2017
Formaggio sullo scaffale e non nel banco frigo: commerciante condannato

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