Il conducente può opporsi al test qualitativo non invasivo al fine di acclarare lo stato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti qualora non vi siano elementi fattuali che facciano sospettare il suo stato di alterazione psicofisica.
E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 marzo 2017, n. 12197.
Come oramai risaputo, l'art. 187 cod. strad., sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Quando tali accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, secondo modalità specificamente previste, prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del detto personale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui sopra integra la contravvenzione di cui al comma 8, la quale viene ad essere integrata solo se gli operatori di polizia si siano attenuti alle prescrizioni di legge sopra evidenziate.
Nella fattispecie, gli agenti di polizia, essendo sprovvisti di strumenti di rilevazione portatile, avevano chiesto all'imputato di farsi scortare di notte presso una imprecisata struttura sanitaria per sottoporsi a prelievo ematico, senza che sussistesse alcun elemento fattuale che lasciasse sospettare uno stato di intossicazione per assunzione di sostanze stupefacenti, in quanto la condotta che fece sospettare gli operatori di polizia era da rinvenire unicamente nel fatto che il conducente, alla vista della pattuglia, aveva cambiato bruscamente direzione di marcia ed aveva accelerato bruscamente, al fine di evitare di sottoporsi al controllo.
Ciò precisato, secondo gli ermellini, nella fattispecie non si ravvisano le condizioni di fatto per considerare legittima l'intimazione rivolta dagli operanti al conducente di essere accompagnato presso un ospedale per accertamenti, in quanto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 187 cod. strad., non erano stati acquisiti elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione alle analisi di laboratorio, sia perché non erano state effettuate prove attraverso strumentazione portatile, sia perché non esplicitati altri elementi sullo stato dell'imputato che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Fonte:www.altalex.com/Stupefacenti: legittimo il rifiuto del test se mancano i segni di alterazione | Altalex
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domenica 2 aprile 2017
Stupefacenti: legittimo il rifiuto del test se mancano i segni di alterazione
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