Il comportamento dell’avversario è fuori dall’ambito della responsabilità civile in virtù dello stretto collegamento esistente tra l’attività sportiva e l’evento lesivo. Infatti, ogni qual volta le lesioni siano la conseguenza di un atto privo dalla volontà di ledere, senza che vi sia una violazione delle regole dell’attività sportiva in corso, non può sussistere alcuna responsabilità per colui che mette in atto il comportamento lesivo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8553/17 depositata il 31 marzo.
Il caso. La Corte d’appello di Milano, in completa riforma della decisione di primo grado, rigettava la richiesta di risarcimento danni proposta dal giocatore (minorenne) di pallacanestro nei confronti dell’associazione sportiva, per essersi infortunato durante una partita di allenamento, essendo stato colpito da un pugno sul setto nasale che gli aveva causato una frattura alle ossa. Il ragazzo deduce l’omessa prova da parte dell’associazione della predisposizione di tutte le misure idonee ad evitare il fatto ed impugna la sentenza per cassazione.
Il risarcimento del danno nell’ambito dell’attività sportiva. Gli Ermellini, a tal proposito, ripercorrono la disciplina relativa alla responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento di attività sportiva sotto la vigilanza dell’insegnante o precettore. In particolare, essi affermano che il criterio per individuare quando «il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo». Tale collegamento, proseguono i giudici, deve essere escluso ogni qual volta «l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere», ovvero con «una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco».
Al contrario, la responsabilità non sussiste quando le lesioni siano la conseguenza di un atto scevro dalla volontà di ledere e senza che vi sia violazione delle regole dell’attività e, neppure quando, tale violazione sussista ma l’atto sia funzionalmente connesso all’attività svolta. Ciò nonostante, «il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte in cui venga impiegata violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività si svolge in concreto o, ancora, con la qualità delle persone che vi partecipano.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha compatibilmente deciso con quanto sostenuto dalla Cassazione, pertanto, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Pugno durante la partita di basket: nessun risarcimento - La Stampa
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domenica 9 aprile 2017
Pugno durante la partita di basket: nessun risarcimento
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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