Illegittimo non consentire la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per alcuni reati. Lo stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza 90/2017, pubblicata ieri, pronunciando un giudizio, stimolato dalla Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni con due ordinanze, rispettivamente del 19/02/16 e del 13/05/16, sulla legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cpc. In entrambi i casi i minori erano stati condannati per rapina aggravata, reato, previsto dall’4-bis, c. 1-ter, della l. 354/75, ostativo della sospensione dell’esecuzione. La Corte d’appello lamentava che la disposizione in questione nella parte in cui prevede il divieto di sospensione della pena detentiva anche per reati commessi da minorenni violasse gli articoli 27, c. 3, e 31, c. 2, della Costituzione che riconoscono uno scopo rieducativo alle pene e sanciscono la protezione dell’infanzia e della gioventù. Anche nel d.P.R. 448/1988, che detta la disciplina del processo penale minorile, si prescrive all’art. 19, c. 2 un processo il più aderente alle esigenze educative dell’imputato, e che quindi non precluda gli interventi di demarginalizzazione in corso.
Fonte:www.italiaoggi.it/Minori, la pena detentiva è extrema ratio - News - Italiaoggi
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sabato 29 aprile 2017
Minori, la pena detentiva è extrema ratio

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