giovedì 6 aprile 2017

Guasti all’auto di seconda mano: niente risarcimento

Vettura ferma e da riparare per la rottura della cinghia di trasmissione. La nuova proprietaria però non può rivalersi sui coniugi che gliel’hanno venduta. La vetustà del veicolo faceva presumere la possibilità di dovere affrontare dei problemi tecnici.
Un pessimo acquisto. Poche settimane su strada e l’automobile – usata – dà i primi problemi alla nuova proprietaria. Ella, però, non può rivalersi nei confronti del venditore. Soprattutto perché il guasto, cioè la rottura della cinghia di distribuzione, va considerato come rischio ordinario connesso alla vetustà del veicolo (Cassazione, ordinanza n. 8285, depositata il 30 marzo 2017).
Rischi connessi alla “vecchiaia”. Solo il Giudice di Pace ha accolto la richiesta di risarcimento presentata dalla donna nei confronti della coppia di coniugi che le hanno venduto la loro vecchia automobile. Di parere opposto, invece, sono stati i giudici del Tribunale, che hanno escluso ogni responsabilità dei venditori per il guasto alla vettura da poco ceduta alla nuova proprietaria.
In sostanza, la rottura della cinghia di trasmissione rientra, secondo i giudici, «nei rischi connessi allo stato di vetustà del veicolo, immatricolato otto anni prima dell’acquisto e con oltre 150.000 chilometri percorsi». Peraltro, «poco prima della consegna, i venditori hanno fatto eseguire il ‘tagliando’ di controllo sull’automobile», e ciò significa, sempre secondo i giudici, che essa «era stata venduta in condizioni di efficienza».
Usura del veicolo. E questa visione, nonostante le obiezioni mosse dal legale della donna, è condivisa dai magistrati della Cassazione, che, di conseguenza, respingono definitivamente la richiesta di risarcimento nei confronti dei due coniugi.
Per i Giudici del Palazzaccio va ricordato, sul fronte della applicabilità delle «norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate», che «il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso è stato sottoposto nel periodo precedente la vendita».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Guasti all’auto di seconda mano: niente risarcimento - La Stampa

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