martedì 11 aprile 2017

Amministrazione di sostegno: il beneficiario può accettare tacitamente l’eredità

Il Tribunale di Vercelli è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione relativa alla possibilità, per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ex art. 405, comma 5, n. 4, c.c., di accettare tacitamente l’eredità.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice tutelare, infatti, la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, alla morte della madre, risultava essere l’unica chiamata all’eredità secondo le regole della successione ab intestato.
Nell’asse ereditario, scevro da passività come si evinceva nella dichiarazione di successione, figuravano sia beni mobili che immobili, uno dei quali abitato dalla stessa.
Pertanto, sia l’erede che l’amministratrice di sostegno adivano il Tribunale di Vercelli, nella persona del Giudice tutelare, al fine di chiedere l’autorizzazione alla riscossione dei valori mobiliari, presupponendo l’accettazione tacita all’eredità, che, come noto, secondo il disposto dell’art. 476 c.c., consiste nel compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non potrebbe essere compiuto se non in qualità di erede.
Le istanti chiedevano l’autorizzazione alla riscossione dei beni mobili, precisando che trattasi di accettazione tacita in assenza, inoltre, di passività.
Secondo il Giudice tutelare di Vercelli: “non vi sono ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la capacità, in linea generale, di procedere all’accettazione tacita dell’eredità”.
Tuttavia, il Giudice precisa che “laddove al beneficiario sia imposto di accettare l’eredità solo previa autorizzazione del Giudice tutelare (art. 374, comma 1, nr. 3 c.c.) – o in ogni caso gli sia precluso di negoziare validamente atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale – dovrà essere sottoposta alla relativa autorizzazione proprio l’atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria”.
In caso contrario, l’accettazione dell’eredità potrà dirsi compiuta ma non validamente, trattandosi di atto annullabile ex art. 412 c.c.
I beneficiari possono, quindi, accettare l’eredità cui sono chiamati, a patto che si muniscano, per il tramite dell’amministratore di sostegno, dell’autorizzazione di cui all’art. 374 comma 1, nr. 3 c.c.. Ciò consente di evitare ai chiamati all’eredità di evitare i costi, i tempi e gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario.
Dal punto di vista formale nel caso in esame deve parlarsi di accettazione tacita, dal momento l’istanza è prodromica all’atto di acquisizione dell’eredità mentre la sottoscrizione dell’istanza da parte della beneficiaria costituisce un’ “esplicazione di deferimento di poteri concorrenti” che non è idonea a mutare la natura dell’atto in scrittura privata rilevante per l’accettazione espressa, mancando l’atto sia della dichiarazione di accettazione quanto dell’assunzione della qualità di erede.
Pertanto, il Giudice tutelare ha autorizzato la riscossione dei beni caduti nel compendio ereditario e, per l’effetto, ha autorizzato l’accettazione tacita dello stesso, ritenendo l’istanza presentata condicio juris sia del valido compimento dell’atto espresso, quanto della valida accettazione tacita dell’asse ereditario.

Fonte:www.altalex.com/Amministrazione di sostegno: il beneficiario può accettare tacitamente l’eredità | Altalex

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