L’assoluzione dell’ultras dal reato contestato non comporta l’automatica modifica o revoca degli effetti del DASPO, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, misura prevista dalla legge italiana al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi o palazzetti di qualunque disciplina sportiva. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5623/17 depositata il 7 febbraio.
Il caso. Un ultras dell’Atalanta Bergamasca Calcio veniva sottoposto a DASPO per fatti illeciti commessi a Londra, durante una partita amichevole e ricorreva per l’annullamento dell’ordinanza. Il tifoso sosteneva l’illegittimità del prolungamento degli effetti di un precedente DASPO, di cui quello in esame doveva essere considerato come un «aggravamento», in quanto era stato assolto dal reato per il quale il primo provvedimento fu emesso.
La mancanza di automatismo. La Corte di Cassazione, dopo aver precisato che egli non era stato assolto, bensì il reato era semplicemente caduto in prescrizione, spiega il legame intercorrente tra i reati e il relativo DASPO: nel caso in cui vengano meno o siano mutate le condizioni che abbiano portato all’emissione del provvedimento, è possibile ottenerne la modifica o revoca «che ben può essere sollecitata dallo stesso interessato, ma mai determinandone l’automatica decadenza». Fino a quando cioè il provvedimento impositivo del DASPO non viene revocato, esso esplica interamente i suoi effetti.
Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Ultras assolto, ma il DASPO non viene revocato - La Stampa
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lunedì 13 febbraio 2017
Ultras assolto, ma il DASPO non viene revocato

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