Con la sentenza n. 7606/17 depositata il 17.02.2017 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto non punibile, per la particolare tenuità del fatto, la condotta della madre che, per proteggere il figlio, abbia momentaneamente occultato alle forze dell’ordine la sostanza stupefacente che questi deteneva a fini di spaccio ed ha espresso il principio secondo cui, in presenza di determinati presupposti, la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. può essere rilevata d’ufficio in cassazione, anche se non dedotta nel giudizio di appello.
Il fatto
Con sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato il Tribunale di Agrigento, ritenuto il fatto lieve e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, aveva dichiarato gli imputati, rispettivamente madre e figlio, colpevoli del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacente del tipo cocaina per gr. 4 circa, da cui erano ricavabili circa 5,1 dosi medie singole.
Proposta impugnazione, la Corte di appello di Palermo confermava in data 14 aprile 2016 la sentenza di primo grado, riformandola (in melius) solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio della madre, cui veniva irrogata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
Gli imputati presentavano due distinti ricorsi in cassazione; nell’interesse del figlio veniva dedotto il vizio di motivazione nella parte in cui era stata esclusa la tesi dell’uso personale e della destinazione all’uso di gruppo della droga; nell’interesse della madre si deduceva che era rimasto indimostrato quale fosse stato il suo contributo partecipativo, dovendosi ritenere elemento neutro il fatto che la cocaina fosse stata rinvenuta nel fazzolettino di cui la donna aveva cercato (invano) di disfarsi
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso proposto nell’interesse del figlio, mentre ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Palermo perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.
La decisione presenta due profili di interesse.
Il primo concerne la deducibilità ed applicabilità d’ufficio in cassazione del nuovo istituto. Il secondo riguarda il riconoscimento della causa di non punibilità in relazione al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Quanto al primo aspetto, nella decisione in esame la Corte ha espresso il principio secondo cui può essere dedotta per la prima volta in cassazione e rilevata d’ufficio la causa di non punibilità per la particolare tenuità, anche nei casi in cui (come quello in esame nel quale la sentenza impugnata è stata emessa il 14 aprile 2016) la sentenza d’appello sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. e l’applicabilità dell’istituto non era stata dedotta in quella sede.
Pur dando conto dell’orientamento contrario, in base al quale la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se l’istituto era già in vigore prima della data della deliberazione della sentenza d’appello, ostandovi il disposto di cui all’art. 609 comma 3 c.p.p. (Cass. pen. sez. 6, 27/04/2016, n. 20270, Gravina, Rv. 266678 e Cass. pen. sez. 7, 27/05/2016, n. 43838, Savini, Rv 268281), e ciò in considerazione dell’intrinseca ed insuperabile natura di merito dei presupposti di applicabilità della particolare tenuità del fatto, deducibili e valutabili solo nel giudizio di merito, la Corte ha ritenuto che tale principio non sia risolutivo per tutte le ipotesi in cui venga in rilievo un fatto di particolare tenuità.
Si è infatti ritenuto - valorizzando quanto espresso dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, e n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, entrambe specificatamente relative all’istituto ex art. 131 bis c.p. – che non è precluso al giudice di legittimità adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio quando non è richiesta una valutazione sul fatto, le cui componenti vengono assunte nei termini accertati in sede di merito, e quando i presupposti per l’applicazione dell’istituto sono immediatamente rilevabili dagli atti, senza la necessità di ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.
Pertanto, fatta salvo il caso in cui il ricorso in cassazione sia inammissibile (ipotesi, questa, in cui la Corte non può pronunciarsi sulla causa di non punibilità), può essere rilevata d’ufficio la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e ciò in applicazione della regola generale fissata dall’art. 129 c.p.p., che, avendo una portata generale, sistemica, deve trovare applicazione, anche d’ufficio, in relazione all’ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità, quale quella di cui all’art. 131 bis c.p., pur se non dedotta nel corso del giudizio di appello e sempre che non occorrano ulteriori indagini di merito.
Di qui il principio secondo cui la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. può essere dedotta per la prima volta in cassazione e può essere applicata d’ufficio.
Tanto chiarito in punti di deducibilità e rilevabilità, la Corte ha quindi applicato il principio espresso al caso in esame, nel quale viene in rilievo il concorso della madre nella condotta di detenzione illecita di droga, sia pur di lieve entità, realizzata occultando in un fazzoletto la droga detenuta a fini di spaccio dal figlio.
Pur non essendo stati richiamati nella pronuncia in commento, la Corte ha implicitamente applicato i criteri che essa stessa ha individuato ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione al reato di detenzione a fine di cessione della sostanza illecita, sulla scorta dei quali – a differenza della fattispecie di lieve entità - devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016 Ud. - dep. 17/11/2016)
La Suprema Corte, partendo ed analizzando esclusivamente i dati emergenti dalla sentenza impugnata, è giunta così a ritenere che il fatto, per come ricostruito dai giudici di merito, è qualificabile giuridicamente come di particolare tenuità a norma dell’art. 131 bis c.p.
In particolare, sono state valorizzate le circostanze che la condotta posta in essere dalla madre era stata «marginale»; che la donna era incensurata; che alla stessa è stata applicata una pena molto modesta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e che dagli elementi posti in motivazione emergeva evidente “che la condotta posta in essere dall'imputata è stata del tutto momentanea ed essenzialmente finalizzata a "proteggere" il figlio dagli accertamenti delle forze dell'ordine”.
Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata, con riferimento alla madre dell’imputato, è stata quindi annullata senza rinvio perché il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, per il quale era stata condannata, pur se integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non è punibile per la particolare tenuità del fatto.
Fonte: www.quotidianogiuridico.it/Detenere momentaneamente la droga per proteggere il figlio è un fatto di particolare tenuità?| Ipsoa
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giovedì 23 febbraio 2017
Detenere momentaneamente la droga per proteggere il figlio è un fatto di particolare tenuità
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