mercoledì 18 gennaio 2017

Il licenziamento della lavoratrice madre durante il periodo di puerperio è nullo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475 dell’11 gennaio 2017, ha affermato che è nullo il licenziamento della lavoratrice durante il periodo di puerperio ed il diritto alla retribuzione è dovuto per tutto il periodo intercorrente tra la data di licenziamento e quella di riassunzione.
La vicenda. La Corte di appello dichiarava illegittimo il licenziamento di una lavoratrice e condannava il datore di lavoro alla sua riassunzione o, in mancanza, al risarcimento del danno commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione.
Avverso tale sentenza, la lavoratrice propone ricorso lamentando la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, del fatto che si trovasse nel regime di puerperio al momento del licenziamento.
Tutela della lavoratrice madre. La Cassazione accoglie il ricorso: la Corte d’appello, infatti, non ha applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza secondo cui il licenziamento intimato durante il periodo di puerperio (che va dal periodo di gestazione fino al compimento del primo anno del bambino) è nullo. Il rapporto di lavoro deve considerandosi, quindi, come mai interrotto ed ancora giuridicamente pendente, con conseguente diritto alla retribuzione per la lavoratrice relativo al periodo di tempo compreso dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva riammissione in servizio.

Fonte: www.ilgiuslavorista.it/Il licenziamento della lavoratrice madre durante il periodo di puerperio è nullo - La Stampa

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