Sembra essere finita in un vicolo cieco la proprietà dell'Ac Pisa, che ha lasciato, da alcuni mesi, i propri dipendenti senza stipendi. Non solo i calciatori, ma tutto il personale. Una situazione finanziaria impensabile, specialmente dopo la promozione in Serie B, quella che sta coinvolgendo dirigenti, calciatori e tifosi del Pisa.
Allora, la domanda che ci dobbiamo chiedere è la seguente: “quali sono i diritti di un calciatore di fronte al mancato pagamento della retribuzione da parte del proprio datore di lavoro?”
La risposta ci è stata già fornita dai giocatori stessi fuori dal campo, annunciando, nei giorni scorsi, di voler ricorrere all'art. 13 dell'Accordo Collettivo e, in seguito, inviando, di fatto, una diffida alla società : i proprietari del club saranno tenuti a regolarizzare la situazione entro il 16 ottobre, altrimenti scatterà la messa in mora.
La norma dell'A.C. stabilisce, infatti, che la mancata corresponsione della retribuzione rappresenti un motivo di risoluzione del contratto, ove l'inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo a quello previsto per il pagamento; il calciatore, a questo punto, potrebbe mettere in mora la società tramite lettera raccomandata A.R., da spedire, in copia e con le stesse modalità, alla Lega.
Ad ogni modo, nel caso in cui la società provveda al pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata, la risoluzione non potrà più ricorrere. Nel caso contrario, il calciatore, per ottenerla, dovrà fare richiesta al Collegio Arbitrale entro il trentesimo giorno successivo ovvero, persistendo la morosità, entro il 20 giugno della stagione sportiva in corso. Inoltrando il ricorso, il calciatore non sarebbe più tenuto alla prestazione sportiva, anzi avrebbe il diritto di sospenderla e di svincolarsi dal club.
Una volta dichiarata la risoluzione del contratto, il calciatore avrebbe diritto, a titolo di risarcimento del danno, a ricevere una somma corrispondente alla retribuzione fissa ancora dovuta, fino alla scadenza del contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo contratto con un'altra società ovvero di accordo con una società dilettantistica, se questi dovessero ricorrere prima della scadenza del contratto.
Al calciatore spetterebbe, altresì, il diritto a percepire una somma determinata, secondo equità, dal CA, tenendo conto della parte variabile della retribuzione e dei premi collettivi maturati.
Fonte: www.altalex.com/Società inadempiente e le azioni di tutela dei calciatori non retribuiti: il caso AC Pisa | Altalex
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venerdì 9 dicembre 2016
Società inadempiente e le azioni di tutela dei calciatori non retribuiti: il caso AC Pisa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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