La settima sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 45992 del 30 settembre 2016, depositata in data 2 novembre 2016, ha affermato che attualmente, per la detenzione dei caricatori, l’obbligo di denuncia (i sensi degli artt. 38, comma primo, T.U.L.P.S. e 697 cod. pen. dall’art. 3, commi 3 septies e 3 octies, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito nella legge 17 aprile 2015, n. 43), all’autorità di pubblica sicurezza viene limitato alla detenzione dei “soli” caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed a quindici colpi per le armi corte, essendo stata prevista dall’art. 2, comma 2, cod. pen. la depenalizzazione , della condotta di detenzione abusiva di caricatori per armi comuni da sparo che non superano i suddetti limiti.
Per scaricare la sentenza clicca qui:45992_2016.pdf
Fonte: www.momentolegislativo.it
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venerdì 9 dicembre 2016
Caricatori per pistola, obbligo di denuncia oltre 15 colpi

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