venerdì 2 dicembre 2016

Assenze ingiustificate e disinteresse per i compiti affidatigli: licenziato

Assenze numerose e non giustificate. E disinteresse palese per i delicati compiti affidatigli, relativi al controllo del bilancio aziendale. Inequivocabile il comportamento tenuto dal dipendente della società: esso è punibile col licenziamento.
Addebiti. Comunicazione formale al lavoratore: la lettera recapitatagli, e firmata dai vertici della società di cui è un esponente importante, ufficializza il suo «licenziamento». Il provvedimento è fondato sulle «negligenze» e sulle «scorrettezze» contestategli dall’impresa.
L’ottica aziendale è ritenuta lineare dai Giudici, che, difatti, respingono prima in Tribunale e poi in appello le contestazioni mosse dal dipendente. Quest’ultimo, però, non si arrende e sceglie la strada del ricorso in Cassazione, puntando a riottenere il suo posto di lavoro.
La difesa proposta nel contesto della Cassazione è chiara. Innanzitutto, l’uomo sostiene, tramite il proprio legale, che i comportamenti a lui attribuiti non sono «tanto gravi da giustificare il licenziamento». Allo stesso tempo, viene evidenziato, sempre in ottica difensiva, che non era certa l’«affissione in azienda del cosiddetto ‘Codice disciplinare’», fondamentale per valutare il peso delle condotte tenute dai lavoratori.
Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i magistrati della Cassazione, difatti, è evidente quanto inaccettabile sia stato il modo di agire del lavoratore. Basta un elenco degli «addebiti disciplinari» contestatigli dall’azienda per fare chiarezza: «frequenti assenze non preavvertite né giustificate; disinteresse verso le proprie responsabilità in tema di controllo del bilancio; pagamento in contanti ad un nuovo dipendente, senza giustificativo e senza autorizzazione, dell’indennità sostitutiva del preavviso; fruizione di sponsorizzazioni per la propria barca a vela da parte di un cliente moroso verso l’azienda in cambio di un atteggiamento di favore verso tale morosità» e, infine, «l’invio a un indirizzo privato di posta di files concernenti rapporti commerciali, tariffe, relazioni con corrispondenti, statistiche» (Cassazione, sentenza n. 24572, depositata il 1° dicembre).
A fronte di un quadro così netto, non serve certo il ‘Codice disciplinare’, spiegano i giudici, per considerare le «infrazioni» compiute dal lavoratore come violazione clamorosa delle «più elementari regole di diligenza, fedeltà e rispetto del patrimonio aziendale». Ciò significa, ovviamente, che il «licenziamento» adottato nei confronti dell’uomo è assolutamente legittimo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Assenze ingiustificate e disinteresse per i compiti affidatigli: licenziato - La Stampa

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