La Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 43/15 (resa il 9/10/15 e depositata il 3/12/15) ha riformato la sentenza n. 2106/13, resa il 15/7/13 dal Tribunale di Salerno, nella parte in cui accoglieva "la domanda di addebito della separazione proposta dal marito e" rigettava " la domanda tesa all'attribuzione dell'assegno di mantenimento, formulata dalla consorte", ritenendo che in tema di separazione coniugi le dichiarazioni rese dai figli della coppia in lite -non essendo riconducibili allo schema legale tipico della testimonianza ma dovendo essere, piuttosto, inquadrate nell'ambito dell'audizione dei minori- non possono assumere valenza probatoria rispetto alla domanda di addebito della separazione e, quindi, non concretizzano quegli "ulteriori elementi di prova" idonei ad integrare -ex art. 332 c.p.c.- le risultanze dell'interrogatorio formale (Corte Appello di Salerno Sentenza n. 43/15).
La Corte, sul punto, così motivava "Occorre premettere che il Giudice a quo ha accolto... la domanda di addebito... valorizzando la mancata comparizione (della moglie)... all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale e le dichiarazioni rese dai figli delle parti in causa. Più precisamente, il Tribunale ha evidenziato che la mancata comparizione della resistente alle udienze fissate per l'espletamento del mezzo istruttorio consente di ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio, ossia l'instaurazione... di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.... L'appellante, con l'interposto gravame, ha criticato le ragioni della decisione... rappresentando che... la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale di per sé sola, ossia in assenza di ulteriori elementi probatori, non vale a comprovare la domanda di addebito..." e che "il Giudice di prima cure ha erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese dai figli delle parti processuali in sede di ascolto...".
Orbene la Corte, accogliendo tali censure, ha ritenuto che " tali dichiarazioni, non essendo inquadrabili nello schema della testimonianza, sono prive di rilevanza probatoria rispetto al thema probandum che qui rileva, ossia la violazione del dovere di fedeltà..."
Del resto "l'art. 232 c.p.c. -come emerge dall'univoco tenore della disposizione normativa- non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al Giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova (cfr. Cass. n. 17719/2014; Cass. n. 3258/2007). Orbene... non possono trarsi elementi di prova... dalle dichiarazioni resa dai figli delle parti in causa," poiché esse invece "si inquadrano nello schema legale dell'audizione dei minori."
Quindi "la Corte ritiene che colgono nel segno le ulteriori critiche dell'appellante incentrate sulla considerazione che la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale non può fare ritenere ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio per l'assenza di altri elementi di prova idonei a determinare il convincimento del Giudicante."
Infatti "le dichiarazioni rese dalla figliadelle parti in causa non potendo essere inquadrate né nello schema della testimonianza... né nell'ambito di un qualsiasi altro mezzo istruttorio... non possono assumere valenza probatoria rispetto alla domanda di addebito della separazione. Deve, pertanto, concludersi che la domanda di addebitodella separazione proposta" in primo grado "non è meritevole di accoglimento in quanto non risulta adeguatamente comprovata" e quindi va rigettata. Ovviamente "il rigetto della suindicata domanda riverbera i suoi effetti -così come espressamente dedotto dall'appellante con l'atto di gravame- sulla domanda tesa ad ottenere l'attribuzione di un assegno di mantenimento. Il Giudice di prime cure, infatti, ha respinto tale domanda, pur riconoscendo che la predetta non svolge alcuna attività lavorativa, proprio perché la separazione è stata a lei addebitata... Nel caso di specie ad avviso della Corte i dati processuali acquisiti consentono di affermare che sussiste una disparità tra le posizioni economiche dei coniugi tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in suo favore". Pertanto "... la sentenza impugnata va in parte riformata, nel senso che va rigettata la domanda di addebito della separazione, proposta" in primo grado dell'appellato "e va accolta la domanda" dall'appellante "tesa ad ottenere l'attribuzione di un assegno di mantenimento".
Addebito della separazione, le dichiarazioni rese dai figli non assumono valore probatorio
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mercoledì 7 dicembre 2016
Addebito della separazione, le dichiarazioni rese dai figli non assumono valore probatorio
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