lunedì 7 novembre 2016

PAT: le novità del Decreto Giustizia pubblicato in G.U.

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 29 ottobre 2016, la Legge 25 ottobre 2016, n. 197 che ha convertito in legge il D.L. n. 168/2016 con misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la Giustizia Amministrativa. In particolare, l’art. 7, interamente dedicato al Processo Amministrativo Telematico, è stato modificato in sede di conversione per porre rimedio ad alcune lacune presenti nel testo originario del decreto legge.
L’art. 7, D.L. 168/2016, così come modificato dalla Legge 197/2016, è interamente dedicato al processo amministrativo telematico; da una prima lettura, con la conversione, il legislatore ha cercato di porre rimedio ad alcune lacune presenti nel decreto legge talmente gravi se è vero come è vero che venivano auspicati interventi correttivi e modifiche.
Vediamo, quindi, come si presenta la normativa del processo amministrativo telematico a seguito della nuova formulazione dell’art. 7, D.L. 168/2016, così come modificato dalla Legge 197/2016.
1) Domicilio digitale
Rimane inalterato il contenuto del comma 1 dell’art. 7 nella parte che aggiunge, dal 1° gennaio 2017, all’art. 25, Codice del processo amministrativo, i commi 1 bis e 1 ter applicando al processo amministrativo telematico, in quanto compatibile, l'articolo 16 sexies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e quindi “salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.
2) Comunicazioni telematiche dalla segreteria
Apportate alcune modifiche al comma 1, art. 136, Codice del processo amministrativo, con le quali:
a) si aggiunge per i difensori l’onere di comunicare alla segreteria del T.A.R. o del Consiglio di Stato non solo ogni variazione del recapito fax ma anche dell’indirizzo di posta elettronica certificata e,
b) si dispone che ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo,modifica questa che, a mio sommesso avviso, è idonea a minare il legittimo diritto di difesa in quanto, in siffatta ipotesi, non si comprende come lo stesso potrebbe ritenersi tutelato se solo uno dei co-difensori sia stato in grado di ricevere l’avviso inviato dalla segreteria.
3) Dispensa dall’obbligo di sottoscrizione digitale e deposito telematico dell’atto
Nel comma 2, art. 136, Codice del processo amministrativo, come modificato dall’art. 7, D.L. n. 168/2016, si disponeva che “in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti”.
La modifica apportata prevedeva quindi la possibilità di dispensare dall’obbligo del deposito telematico anche per ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 comma 1 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo ma non venivano però indicate, ad esempio, quali fossero le controversie per le quali potesse essere concessa tale dispensa; così disponendo in maniera generica, la norma si prestava ad essere interpretata in maniera diversa derivandone da ciò il rischio che alcuni TAR ritenessero sussistere ed altri no, relativamente ad una medesima controversia, ragioni di riservatezza tali da dispensare le modalità di deposito telematico. Ritenevo quindi opportuno che in fase di conversione venissero stabiliti criteri oggettivi a cui poter fare riferimento.
Purtroppo ogni auspicio è stato vano considerando che non sono state previste o, per meglio dire, espressamente indicate quali siano le ragioni di riservatezza o le controversie che consentano di ricorrere al tradizionale deposito cartaceo al posto del telematico; il nuovo comma 2 dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, così come modificato dalla L. 197/2016, però adesso prevede che al deposito cartaceo possa farsi ricorso previo parere motivato del Presidente del Tar o del Consiglio di Stato o del Presidente della sezione se il ricorso è stato già incardinato o del Collegio se la questione sorge in udienza.
4) Potere conferito al difensore di attestare la conformità delle copie informatiche
L’art. 7, D.L. n. 168/2016, introducendo il comma 2 ter all’articolo 136, Codice del processo amministrativo, aveva introdotto, come nel civile telematico, il potere/dovere, per il difensore, di attestare la conformità delle copie informatiche (scansioni del cartaceo) a condizione che le stesse fossero destinate al deposito telematico e, in questo caso, per l’asseverazione, la norma di riferimento era quella dettata dall’art. 22, comma 2, Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.).
La novità era di rilievo e di grande importanza ma avevo sottolineato che il legislatore avrebbe dovuto fare di più, ad esempio il potere di attestazione del difensore anche per gli atti e/o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, così come previsto nel processo civile sin dal 2014 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, esonerando altresì tale attività dal pagamento dei connessi diritti di copia; ciò in quanto, ma non solo, nel processo amministrativo telematico non era e non è al momento possibile pagare telematicamente il contributo unificato cosa questa che avrebbe obbligato il difensore, non avendo potere di attestazione anche per gli atti e/o provvedimenti presenti ed estratti dal fascicolo informatico, una volta effettuata, ad esempio, la richiesta di rilascio di copia informatica a recarsi in cancelleria, per consegnare l’originale della “marca lottomatica” già inviata tramite scansione al momento della richiesta.
Il legislatore ha quindi, con la legge di conversione, ulteriormente modificato il citato comma 2 ter all’articolo 136, Codice del processo amministrativo, attribuendo ora al difensore lo stesso potere di attestazione così come riconosciuto nel processo civile in quanto la citata norma adesso prevede che analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c., di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5) Dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o download
All’art. 13, comma 1, delle norme di attuazione di cui all’allegato 2 del codice del processo amministrativo, la Legge n. 197/2016 ha aggiunto, alla fine, i seguenti periodi: “al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo”.
Tale nuova norma preannuncia quindi entro il 31 dicembre 2016 l’intervento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa il quale dovrà, con proprio decreto, stabilire quali potranno essere le dimensioni massime del singolo file che il difensore, dal 1 gennaio 2017, dovrà allegre al modulo di deposito effettuato tramite PEC o upload.
6) Tempestività del deposito telematico
La legge di conversione non ha apportato invece modifiche a quanto introdotto dall’articolo 7 comma 2 lett. b) D.L. n. 168/2016 per cui l’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione dell'allegato 2, Codice del processo amministrativo, prevedeva e prevede che:
«4. E' assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».
7) Misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico
Nessuna modifica di rilevo la Legge n. 197/2016 ha apportato all’art. 13 bis delle norme di attuazione dell’allegato 2 del codice del processo amministrativo, introdotto dal D.L. n. 168/2016; si conferma quindi che:
“1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazionee sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esamedell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico”.
Sul punto impossibile non ribadire quanto già dedotto in occasione del commento del D.L. 168/2016 e quindi che da tale norma appare evidente come il legislatore, nel dettare le norme del processo amministrativo telematico, abbia perso una grande occasione: quella di giovarsi e fare tesoro dell’esperienza del processo civile telematico al fine di evitare il ripetersi di errori che hanno caratterizzato, purtroppo, il PCT a causa di alcune disposizioni capaci non di facilitarne e renderne fluido l’impianto normativo ma, di renderlo complicato e, cosa ancora più grave e pericolosa, suscettibile di diverse interpretazioni da parte dei magistrati dalle quali, a volte, spesso, sono scaturite decisioni nefaste per il difensore e la parte rappresentata.
Anche nel processo amministrativo telematico, purtroppo, la cui struttura normativa è caratterizzata da disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo, nel codice dell’amministrazione digitale, e nel regolamento e specifiche tecniche (disposizioni emanate in periodi diversi e a volte in contrasto tra loro) è possibile che l’attuale assetto normativo possa dar luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni già emesse da altri TAR o dal Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, così come del resto si è già verificato relativamente alla possibilità di utilizzare le notifiche PEC nel processo amministrativo con le diverse decisioni provenienti non solo dai diversi TAR ma anche dal Consiglio di Stato che, nell’estate/autunno del 2015, con diverse decisioni, aveva dichiarato ammissibili le notifiche PEC nel processo amministrativo per poi far, inspiegabilmente, marcia indietro, nell’inverno del 2016.
A ciò deve aggiungersi che, nelle ipotesi previste dalla norma in commento, si avrà con certezza un prolungamento dei tempi di definizione del processo.
8) Obbligo deposito telematico e giudizi pendenti al 1° gennaio 2017
La legge di conversione conferma poi quanto disposto dal D.L. 168/2016 a proposito dell’obbligo del deposito telematico con riferimento ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2017:
“Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (processo amministrativo digitale), e dall'articolo 20, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 (misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo), hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Quindi, deposito telematico solo per i procedimenti incardinati dal 1° gennaio 2017 mentre, per quelli già in essere a tale data, si proseguirà, fino all’esaurimento del grado di giudizio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, con i depositi cartacei.
9) Deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi
Rimane purtroppo, anche dopo la legge di conversione, l’obbligo per il difensore, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, di depositare copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi conattestazione di conformità al relativo deposito telematico.
La norma non fa nessun riferimento ai documenti per i quali, quindi, il difensore non dovrà depositare copia cartacea.
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.
Ciò significa: lavoro raddoppiato per il professionista che non solo dovrà obbligatoriamente depositare in telematico ma che poi dovrà comunque recarsi presso il TAR o il Consiglio di Stato e depositare il cartaceo del ricorso e degli scritti difensivi.
10) Depositi effettuati dai domiciliatari
il D.L. n. 168/2016 all’art. 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2, Codice del processo amministrativo, aveva inserito il seguente:
«1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario».
Con la conversione del decreto legge citato, il comma 1 quater è stato così riformulato:
“1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteriapossono essere fattealla PEC del domiciliatario”.

Per scaricare la legge clicca quiprocessocivile pdf.pdf

Fonte: www.quotidianogiuridico.it

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