domenica 20 novembre 2016

Dimissioni on line: le regole tecniche per la presentazione

Le dimissioni del lavoratore e della lavoratrice, quale atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo, il cui effetto tipico è la risoluzione del rapporto di lavoro e delle posizioni giuridiche soggettive ad esso afferenti, sino al 12 marzo 2016 potevano essere rassegnate in forma scritta nonché mediante fatti concludenti ossia condotte chiaramente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro stesso (vale a dire l'abbandono del posto di lavoro seguito da un periodo di assenza ingiustificata e, in alcuni casi, dalla accettazione della liquidazione del trattamento di fine rapporto senza offerta della prestazione lavorativa).
Dopo un primo tentativo di regolamentazione nel 2007 e, quindi, con la legge 92/2012 (art. 4, commi 16-23bis) l'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 introduce un vincolo di forma condizionante l'efficacia risolutiva delle dimissioni.
Le dimissioni infatti, a far data dal 12 marzo 2016, devono essere rassegnate, pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche e su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro.
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto 15 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha definito gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo per la presentazione delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e dell'eventuale revoca.
Si è passati, quindi, da una convalida prevista su una qualsiasi procedura comunicativa delle dimissioni di cui all'impianto normativo precedente, ad una procedura telematica univoca che il lavoratore non può derogare e sulla quale il datore di lavoro non può intervenire e rispetto alla quale riceve automaticamente una comunicazione di posta elettronica ovvero all'indirizzo PEC, ove provvistone.
Sussiste, altresì, un "diritto di ripensamento" da parte del lavoratore: le dimissioni, infatti, possono essere revocate entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo relativo alle dimissioni. Ciò comporta, inevitabilmente, che per poter sostituire il lavoratore dimissionario, il datore di lavoro dovrà attendere lo spirare di detto periodo di tempo all'interno del quale il lavoratore può revocare le proprie dimissioni (sempre mediante procedura telematica).
La disciplina in esame si rivela non soltanto complessa poiché non è agevole la compilazione del modulo telematico da parte del lavoratore o della lavoratrice che, ove non rassegni le dimissioni per giusta causa, deve premurarsi anche di indicare la durata del periodo di preavviso e, onde poter procedere alla compilazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni telematiche, deve avere ricevuto codice personale INPS (PIN INPS dispositivo) per accedere tramite il portale lavoro.gov.it al form on line, compilandolo.
In alternativa, il lavoratore può rivolgersi a soggetti abilitati alla trasmissione del modulo telematico quali patronati, sindacati, enti bilaterali, commissione di certificazione.
Non solo. Tale disciplina si applica anche alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti, nonché alle risoluzioni consensuali del rapporto salvo che le medesime siano effettuate in una sede protetta ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. (Direzione del Lavoro, Commissione Sindacale di Conciliazione) ovvero avanti alle Commissioni di Certificazione (ex art. 76 D.Lgs. 276/2003).
Sono però escluse dal campo di applicazione della disciplina delle dimissioni con modalità telematica una serie di fattispecie variegate: le dimissioni del rapporto durante il periodo di prova, le dimissioni rese nel rapporto di lavoro domestico, nel rapporto di lavoro marittimo.
Per i genitori lavoratori permane l'obbligo di convalida davanti al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Si tratta delle dimissioni rese dalla lavoratrice in stato di gravidanza, dal lavoratore o dalla lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino o dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento; in ipotesi di adozioni internazionali detto termine decorre dalla comunicazione della proposta di incontro con l'adottando o della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Per le dimissioni della lavoratrice nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze devono essere effettuate mediante la procedura telematica e confermate avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro. Dall'entrata in vigore della legge 76/2016 che regolamenta le unioni civili fra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 1, coma 20, si applicano anche alle unioni civili e, pertanto, la conferma delle dimissioni trova applicazione anche a questo caso, entro un anno dall'unione civile (non applicandosi a dette unioni le disposizioni del codice civile che prescrivono le pubblicazioni sub artt. 93-101).
Vale a dire che permane tutt'ora un panorama non unitario che impone, in ogni ipotesi di dimissioni, al datore di lavoro di verificare che, laddove tutt'ora permanga tale obbligo, le dimissioni siano confermate o convalidate. Ma non basta. Una recente interruzione del servizio telematico ha comportato dal 3 ottobre e sino alle ore 18 dell'11 ottobre 2016 l'impossibilità di porre in essere la procedura ordinaria (prevedendosi, invece una procedura temporanea utile a fornire il servizio durante i giorni di sospensione dovuta ad un guasto tecnico occorso agli hardware ministeriali, attraverso gli operatori abilitati sopra elencati, disposta con nota del Ministero del Lavoro).
Conclusivamente, non solo non sembra potersi parlar di una effettiva "semplificazione", ma sono altresì aggravati gli oneri del datore di lavoro laddove ad esempio, il lavoratore non effettui le dimissioni secondo modalità telematiche o non si rechi più al lavoro, senza addurre giustificazione alcuna.
In dette situazioni, infatti, il datore di lavoro non potrà che considerare inefficaci le dimissioni rassegnate semplicemente per iscritto, nonché, in ipotesi di successiva assenza ingiustificata e non correlata a malattia o causali che rendano legittima la medesima, esercitare il potere disciplinare ed -in mancanza di ripresa del servizio - intimare il licenziamento (sostenendo i relativi oneri economici rappresentati dal c.d. ticket di licenziamento che può arrivare sino all'importo di Euro 1.500,00).
Il che, in una situazione di crescita economica quale quella attuale, certamente non rappresenta un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, nonostante la disciplina del rapporto di lavoro a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015 e rappresenta un corto circuito rispetto alle intenzioni dichiarate dal Legislatore di favorire la crescita e di semplificare le procedure burocratiche per cittadini ed imprese.

Fonte: www.ilsole24ore.com/Dimissioni on line: le regole tecniche per la presentazione

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...