Non rispettato il codice della strada. I vigili ne prendono atto, ma possono solo annotare il numero di targa. Per risalire all’identità del conducente debbono chiedere lumi al proprietario del veicolo, che non può sottrarsi a quest’obbligo. Irrilevante, difatti, che egli sia riuscito ad ottenere la sospensione della esecutività del verbale.
Dati. Sanzione legittima, sanciscono ora i Magistrati della Cassazione, nei confronti del proprietario del veicolo per non avere comunicato «le generalità del conducente» al momento dell’«infrazione stradale». Smentite le valutazioni compiute prima dal Giudice di Pace e poi dai giudici del Tribunale e centrate sul fatto che l’uomo «aveva impugnato il verbale», ottenendo «la sospensione della esecutività» con conseguente ‘congelamento’ «anche del termine previsto ai fini della comunicazione» relativa ai «dati personali e della patente del conducente al momento della violazione».
I Giudici di Cassazione, nella sentenza n. 20477/16 dell’11 ottobre, condividono l’obiezione mossa dal Ministero dell’Interno, secondo cui «né la sospensione cautelare della esecutività del verbale, né l’annullamento del verbale» possono incidere sull’«obbligo della comunicazione». Ciò perché «l’obbligo di comunicare i dati del conducente, richiesti dalla pubblica amministrazione, attiene a un dovere di collaborazione di natura autonoma, separatamente sanzionato, non condizionato alla contestazione della violazione».
Confermato, quindi, il «verbale» nei confronti del «proprietario del veicolo» rimasto in silenzio di fronte alla richiesta di identificare il conducente responsabile della «violazione» compiuta in strada.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Multa ‘congelata’: sanzionato il proprietario che ha ‘coperto’ il conducente - La Stampa
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giovedì 13 ottobre 2016
Multa ‘congelata’: sanzionato il proprietario che ha ‘coperto’ il conducente

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