Gli operai decidono di rimanere a casa. Perché? Beh, è l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione… E l’azienda deve pagare loro, comunque, la retribuzione prevista da contratto. così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209 del 19 ottobre.
Festività. Ritenuta legittima, sia in Tribunale che in appello, la pretesa avanzata da numerosi dipendenti di una «azienda siderurgica». Essi hanno diritto a vedere pagata la festività dell’8 dicembre. Irrilevante il fatto che, come lamentato dalla società datrice di lavoro, si siano rifiutati di svolgere le attività programmate.
Su quest’ultimo fronte i giudici spiegano che «il rifiuto non fa perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito direttamente dalla legge» per la festività dell’8 dicembre, bensì può «dar luogo a una sanzione disciplinare».
Prestazione. Nel contesto della Cassazione i difensori dell’azienda contestano duramente le valutazioni tracciate in appello. Secondo i legali, difatti, l’«indebito rifiuto» da parte degli operai «paralizzava la pretesa al pagamento della prestazione lavorativa», anche perché «il contratto prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività, in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore».
La visione difensiva viene respinta in modo netto dai Magistrati della Cassazione. Decisiva una semplice considerazione: «il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività è pieno», spiegano i Giudici, «ed ha carattere generale, e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge». Peraltro, va tenuto presente che «il trattamento economico ordinario deriva direttamente dalla legge» e «non possono, su questo piano, aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali», che, ribadiscono i Giudici, «potrebbero avere un rilievo disciplinare».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Festa dell’Immacolata, l’operaio decide di restare casa: va comunque retribuito - La Stampa
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giovedì 20 ottobre 2016
Festa dell’Immacolata, l’operaio decide di restare casa: va comunque retribuito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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