Quando la diffusione online di una notizia risulti non pertinente, incompleta e non aggiornata, la persona interessata ha il diritto di chiedere, oltre che ricevere, la dissociazione del proprio nome dal risultato di ricerca, non riscontrandosi alcun interesse pubblico alla diffusione della predetta notizia.
Diffamazione online. Un quotidiano nazionale pubblicava, nell’anno 2010, un articolo dal contenuto manifestatamente diffamatorio e contenente mere opinioni del giornalista che si riferivano ad una docente universitaria e alla sua presunta raccomandazione “politica”. Dopo un primo ricorso della donna, si concludeva una transazione con il giornalista e il direttore responsabile, con l’eliminazione del predetto articolo dall’archivio on line del quotidiano. Successivamente, nel 2012, il predetto articolo “ricompariva” su un sito web; il testo pubblicato era indicizzato in modo tale che con il nome e cognome della ricorrente compariva al sesto posto dei risultati di ricerca di Google. La donna chiedeva la rimozione dell’articolo; richiesta che però veniva rigettata sia dal motore di ricerca sia dal GarantePrivacy. A questo punto ricorreva avanti l’autorità giudiziaria, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Garante e la condanna del motore di ricerca a deindicizzare la url che riportava all’articolo dal contenuto diffamatorio, nonché a cancellare le tracce digitali. Secondo la donna non sussisteva alcun interesse pubblico alla conoscenza della notizia.
Il ricorso ha quindi ad oggetto la tutela del diritto all’identità personale della ricorrente, la quale ha chiesto al giudice di dare prevalenza, nel bilanciamento tra contrapposti diritti (quali quello della donna e quello del motore di ricerca di rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute nel blog su cui era ricomparsa la notizia), al proprio diritto all’oblio. Nel caso in esame il tribunale non ritiene sussistente alcun carattere di pubblico interesse: i dati personali della donna, seppur astrattamente ancora attuali, non erano né aggiornati né pertinenti e nemmeno completi. Le opinioni riportate nell’articolo – circa la presunta raccomandazione “politica” della donna – rappresentavano idee isolate e ad esse non era seguito alcun accertamento idoneo a corroborare i dubbi sulla regolarità del concorso pubblico cui aveva partecipato la ricorrente.
Sulla base di tali argomenti, il Tribunale di Milano ha condannato Google a provvedere alla deindicizzazione della url ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca.
Fonte: www.ridare.it /Diritto all’oblio. Google deve cancellare il link che riporta notizie vecchie e incomplete - La Stampa
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sabato 8 ottobre 2016
Diritto all’oblio. Google deve cancellare il link che riporta notizie vecchie e incomplete

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