La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa solo se il giudice ne accerti l’inoffensività «in concreto», ossia quando la condotta sia così trascurabile da rendere irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione della stessa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40030/16 depositata il 26 settembre.
La vicenda. Il gup di Siracusa dichiarava non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti – per un’unica piantina di marijuana detenuta in terrazzo con principio attivo di THC pari all’1,8%. Il Tribunale ha ritenuto che la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, tale da garantire n. 12 dosi, consente ragionevolmente di apprezzare un uso personale della sostanza e, nell’esclusione di una possibile diffusione o ampliamento della coltivazione della stessa, escluda altresì la lesione al bene giuridico che la norma mira a proteggere.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendo l’irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile, rinvenendosi invece l’attitudine della pianta oggetto di coltivazione a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, riscontrando in concreto l’offensività della condotta.
L’esclusione della punibilità. La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa solo se il giudice ne accerti l’inoffensività «in concreto», ossia quando la condotta sia così trascurabile da rendere irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione della stessa, risultando non sufficiente in tal senso l’accertamento della conformità al tipo botanico vietato. Dunque ai fini dell’offensività della condotta e della correlata punibilità non è sufficiente il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l’estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno un produzione potenzialmente idonea a incrementare il mercato.
Trattandosi nel caso concreto della coltivazione di un’unica piantina di canapa indiana, curata in un vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano, è evidente l’esclusione che da detta coltivazione possa derivare quell’aumento nella disponibilità e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi integrativi dell’offensività e punibilità della condotta ascritta.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Non è reato coltivare una piantina di marijuana sul proprio balcone - La Stampa
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giovedì 29 settembre 2016
Non è reato coltivare una piantina di marijuana sul proprio balcone

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