E' stata recentemente pubblicata (26/07/2016), dal Giudice di Pace di Pisa, una interessante decisione che ha dato ragione all'utente in un caso che lo vedeva parte lesa per avere subìto una attivazione non richiesta. Il perno normativo intorno al quale fondare la condanna dell'azienda erogatrice è stato scorto sia nella disposizione sulla buona fede contrattuale, di cui all'art. 1175 del c.c. (secondo il quale il debitore ed il creditore debbono comportarsi correttamente nella loro relazione obbligatoria), sia nell'art. 1 capo 2, lett. E della legge n. 281/1998 (che impone correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi scambiati fra imprese e consumatori).
Il richiamo a questo concetto, come ben sappiamo, è presente in diverse altre norme del codice civile come, ad esempio, nell'art. 1366 (in tema di interpretazione del contratto) e nell'art. 1375 (che lo richiede espressamente nel momento della esecuzione della obbligazione).
Nel caso di specie, il giudice, accertato che fra le parti non era mai intercorso alcun rapporto contrattuale, e che, ciò nonostante, l'azienda erogatrice aveva dato esecuzione ad esso facendo scaturire la pronta contestazione scritta del somministrato, ha ritenuto essere provata la malafede dell'impresa che, in assenza di consenso contrattuale, aveva somministrato il cliente.
E' interessante sottolineare come il giudicante abbia espressamente chiarito come il diritto del consumatore al ristoro per lo stato di "apprensione legato a comportamenti illegittimi del soggetto erogatore del servizio" (danno non patrimoniale qualificato dal magistrato "morale e/o esistenziale) sia da affermarsi sempre, ove provato ed indipendentemente dalla esistenza di direttive emanate da Autorità amministrative regolatorie che non "hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore".
Sul punto, ricordata l'abrogazione della legge n. 281/1998 per effetto dell'art. 146 del D.Lgs. n. 206/2005, è d'uopo citare analoga pronuncia dello stesso organo giudicante di Pisa, emessa in data 16.10.2014, con cui, sempre nella ipotesi di fattispecie costituita da attivazione non richiesta (cui è seguita illegittima interruzione della somministrazione) é stato riconosciuto il diritto al ristoro del danno non patrimoniale esistenziale, equitativamente determinato, in virtù del summenzionato principio di buona fede dell'art. 1175 c.c..
Per il vero, sempre in tema di riparazione a questa tipologia di danno (da determinarsi in via equitativa), a causa di interruzione della fornitura elettrica con successivo ritardato riallacciamento, anche il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza del 2009, ne aveva riconosciuta la legittima affermazione.
Anzi, a questo proposito, quest'ultimo aveva aperto all'uso ampio delle presunzioni per inferire la esistenza del danno da risarcire, così come tralatiziamente insegnato dalla Cassazione (Cass. 31.05.2003 n. 8827; Cass. 19.08.2003 n. 12124; Cass. SS.UU. 24.03.2006 n. 6572) ed atteso che le stesse "non costituiscono uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova e più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa".
Infine, con sentenza n. 25731 del 22.12.2015, la stessa Cassazione ha confermato la risarcibilità del danno esistenziale cagionato da sospensione indebita della somministrazione di elettricità.
I giudici del supremo collegio hanno puntualizzato che la interruzione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente, mentre è da ritenere illegittima quando questi abbia già pagato il suo debito.
Sulla scorta di quanto sopra riferito, "il disagio subito dall'utente…per la interruzione del servizio per un periodo di quasi un mese…deve essere risarcito anche con applicazione del criterio di liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c."
Questa giurisprudenza impone alle aziende venditrici di elettricità e di gas naturale di prestare una maggiore attenzione nella gestione del rapporto contrattuale con i loro clienti.
Spesso, infatti, le prassi aziendali, chiamate a gestire migliaia di rapporti con i rispettivi utenti, si rivelano non idonee al rispetto dei principi di correttezza e buona fede che la legge impone siano, invece, osservati sia nel momento genetico del sorgere del rapporto, che in quello successivo della sua esecuzione.
Fonte: www.ilsole24ore.com/Contratto di somministrazione di elettricità e di gas non richiesto e sospensione infondata di esso, sì al risarcimento del danno esistenziale
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martedì 20 settembre 2016
Contratto di somministrazione di elettricità e di gas non richiesto e sospensione infondata di esso, sì al risarcimento del danno esistenziale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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