martedì 12 luglio 2016

Il cliente che non vigila sul professionista risponde delle sanzioni tributarie amministrative

Gli obblighi tributari della presentazione della dichiarazione fiscale e della tenuta delle scritture contabili affidati a un professionista non manlevano il cliente/contribuente dalle sanzioni, salvo il comportamento fraudolento del professionista.

Il caso.
Un contribuente veniva sanzionato per la presentazione della dichiarazione in ritardo, per colpa del professionista incaricato della trasmissione; i giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente e annullavano la pretesa.
Avverso la pronuncia favorevole al contribuente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, che lo ha accolto.
La decisione.
Con una succinta pronuncia, il Collegio liquida il ricorso richiamando alcune precedenti decisioni: «in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. 22890/06).Si è aggiunto che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto" (Cass. n.12472/10; Cass. n. 27712/2013)».
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ne ha tratto le conseguenze: «Ne consegue che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto».
Per la sesta Sezione civile, il contribuente ha l'obbligo di vigilare sull'operato dei terzi mandatari: «rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata-cfr.Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013».
La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Ufficio e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per una nuova pronuncia.
Osservazioni.
Per la Suprema Corte, il comportamento del contribuente sanzionabile in via amministrativa richiede la consapevolezza in ordine al comportamento sanzionato, ma la condotta non deve essere necessariamente dolosa: anche la mera negligenza è sanzionabile.
Per la Cassazione, non grava sull'Ufficio l'onere della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Il cliente che non vigila sul professionista risponde delle sanzioni tributarie amministrative

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