martedì 5 luglio 2016

“Legittimo il prelievo di solidarietà”. La Consulta boccia i ricorsi sulle pensioni d’oro

La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo introdotto nel 2014 dal governo Letta sulle pensioni di importo più elevato, le cosiddette pensioni d’oro. I giudici hanno infatti escluso la natura tributaria del provvedimento ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema.
La Corte ha anche ritenuto che tale contributo, che scade con la fine del 2016, rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime.
Erano in tutto 6 le ordinanze di rimessione che la Consulta ha esaminato, tutte proposte da sezioni giurisdizionali di Corte dei Conti, con le quali si sollevano dubbi di violazione di diversi articoli della Costituzione, nonché di principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo i difensori di numerosi pensionati intervenuti ieri durante la seduta pubblica il contributo di solidarietà è «irragionevole» e per questo viola la Costituzione. «Si tratta di misure irragionevoli - ha rilevato il prof. Vittorio Angiolini - come già detto da questa corte nella sentenza 116, in cui veniva affrontato proprio il tema del contributo di solidarietà, un reddito da pensione non ha ragione di contribuire più di altri redditi a entrate e uscite pubbliche».
Di diverso parere invece la posizione espressa dagli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri e dal legale dell’Inps, Filippo Mangiapane che invece hanno difeso l’importazione del prelievo di solidarietà, un contributo ispirato a «principi di solidarietà sociale, progressivo e temporaneo», che tocca assegni a partire da 14 volte il minimo Inps e va valutato all’interno di un quadro che punta ad «assicurare anche le pensioni future» in un’ottica di solidarietà intergenerazionale. Secondo gli avvocati, non regge l’ipotesi che il contributo di solidarietà violi principi quali quello di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione o della capacità contributiva, previsto dall’art. 53. Lo stesso vale per le obiezioni che fanno leva sull’art. 97 sull’equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni, che «invece è un nostro cavallo di battaglia - ha detto Basilica - è lo “scudo” di questo contributo».
Secondo l’avvocatura dello Stato, intervenuta a nome della Presidenza del Consiglio, «l’impostazione che sta dietro le ordinanze con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità è vecchia, superata, perché non tiene conto del fatto che qualcosa è cambiato né della congiuntura economica», visto con le norme sull’equilibrio di bilancio «la finanza pubblica diventa un bene da tutelare in via prioritaria». Qui si innesta la necessità di «valutare la misura nell’ottica complessiva del sistema previdenziale - ha sottolineato Palmieri - e di una solidarietà intergenerazionale: la stabilità di bilancio non viene assunta come criterio astratto, ma tutto interno al sistema previdenziale, con l’obiettivo di assicurare anche in futuro gli assegni pensionistici».

Fonte: www.lastampa.it/“Legittimo il prelievo di solidarietà”. La Consulta boccia i ricorsi sulle pensioni d’oro - La Stampa

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