È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 con il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile per le unioni civili, come previsto dall’art. 1della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Il decreto, in vigore già da oggi, prevede che:
1) Per costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
2) Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione
3) L'ufficiale dello stato civile redigerà immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscriverà unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sè per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione, in una data indicata dalle parti che immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsti dall’articolo 2, comma 1,
4) Le parti, nel giorno indicato, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.
5) L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione redigerà apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.
6) La registrazione degli atti dell'unione civile sarà eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili (che sarà istituito presso ciascun comune).
7) Nella dichiarazione le parti possono indicare il regime patrimoniale della separazione dei beni.
8) La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia.
9) Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive
10) Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione
11) Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi: I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano costituire unione civile, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
12) Documento attestante la costituzione dell'unione: spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
Fonte: www.quotidianogiuridico.it/In GU il regolamento per costituire le unioni civili | Quotidiano Giuridico
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
venerdì 29 luglio 2016
In GU il regolamento per costituire le unioni civili
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento