mercoledì 1 giugno 2016

Rimessione in termini se la “busta” telematica non è accettata entro il giorno lavorativo successivo al deposito

Con ordinanza del 10 maggio 2016 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, è stata accolta la richiesta di rimessioni in termini avanzata dal resistente a seguito di una costituzione in giudizio mediante deposito telematico “affetto” da errore fatale (non gestibile) e come tale rifiutato dalla cancelleria dopo ben undici giorni dall’invio.
La dott.ssa Maria Grazia Cassia, Giudice del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, accoglie la richiesta di rimessioni in termini avanzata dal difensore del resistente a seguito di una costituzione in giudizio mediante deposito telematico “affetto” da errore FATALE (non gestibile) come tale rifiutato dalla cancelleria dopo ben undici giorni dall’invio.
Il ragionamento posto in essere dal Giudicante rappresenta l’esempio più idoneo di come nessuna decisione, in punto di diritto, anche quella apparentemente più scontata, possa prescindere dall’applicazione del buon senso.
Nel caso di specie, come detto, il difensore del resistente inviava, telematicamente, il 28 aprile 2016, la costituzione in giudizio e, dopo la ricezione delle prime tre ricevute PEC (accettazione – consegna – esiti dei controlli automatici) rimaneva in attesa della quarta che, come è noto, perviene solo dopo che la cancelleria destinataria del deposito, accetta o, come nel caso di specie, rifiuta il deposito.
A dire il vero, così come poi argomentato da parte ricorrente che, anche per tale rilievo, insiste per la tardività della costituzione del resistente e si oppone all’invocata istanza di rimessioni in termini, la terza PEC (esiti dei controlli automatici) conteneva la segnalazione della presenza di un “errore imprevisto” nel deposito ma, particolare da non sottovalutare, anche la dicitura con la quale veniva rappresentata la necessità di ulteriori verifiche da parte della cancelleria.
All’udienza di discussione, parte resistente insisteva per l’accoglimento dell’istanza di rimessioni in termini rilevando che la terza PEC ricevuta, se da una parte è vero che indicava la presenza di errore, dall’altra riferiva anche della necessità di controlli da parte della cancelleria facendo così presumere e ingenerando quindi la convinzione, che il deposito sarebbe stato accettato dalla cancelleria.
Come già affermato, il Giudice del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - dott.ssa Maria Grazia Cassia, accoglie l’istanza di rimessioni in termini offrendo una motivazione precisa e ineccepibile non solo relativamente ai riferimenti normativi citati ma anche dimostrando come le norme (non solo di diritto ma anche tecniche) debbano trovare applicazione solo dopo una perfetta sinergia con quanto dettato dal buon senso; i motivi, assolutamente condivisibili, addotti dal Giudicante per accogliere la richiesta del resistente, sono i seguenti:
1) contenuto della terza PEC (esiti dei controlli automatici) non chiaro:
il contenuto della terza PEC (esiti dei controlli automatici) da una parte, infatti, indicava la presenza di errore nel deposito ma, dall’altra non consentiva al difensore di comprendere e dedurre che tale errore fosse ascrivibile a quello di tipologia “FATAL” non gestibile dalla cancelleria e che avrebbe obbligato la predetta a rifiutare il deposito. A ciò deve aggiungersi che veniva evidenziata la necessità di ulteriori verifiche da parte della cancelleria con ciò lasciando quindi intendere di potersi trovare in presenza di anomalia di tipo “WARNING” o “ERROR” come tale forzabile da parte della cancelleria così come raccomandato dal Ministero della Giustizia con la circolare del 23 ottobre 2015.
Se il contenuto della terza PEC fosse stato più chiaro e avesse, in maniera non equivoca, indicato la presenza di anomalia “FATAL” non gestibile, ciò avrebbe consentito al Giudicante di valutare con maggior rigore la diligenza del difensore di parte resistente.
2) Eccessivo ritardo della cancelleria nella “lavorazione” del deposito telematico:
la cancelleria avrebbe dovuto lavorare il deposito della busta entro il termine indicato e suggerito dal Ministero della Giustizia al punto 5 della circolare pubblicata il 23 ottobre 2015 “… si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia…”; nel caso di specie, il deposito è avvenuto il giorno 28 aprile 2016 e la lavorazione della busta e conseguente rifiuto della stessa ad opera della cancelleria è avvenuta non il 29 aprile 2016 (ossia nel termine suggerito dalla circolare ministeriale) ma solo in data 9 maggio 2016, cosa questa che ha impedito al resistente di poter effettuare nuovo deposito dell’atto di costituzione a termine di rito non ancora scaduto.
Osserva infatti giustamente il Giudicante che, se la cancelleria avesse lavorato e rifiutato la busta entro il giorno successivo a quello dell’avvenuto deposito, il resistente avrebbe avuto conoscenza del rifiuto a termine non ancora scaduto per la costituzione regolare nel giudizio facendo intendere che, ove così si fossero svolti i fatti e in mancanza di un tempestivo nuovo deposito entro il termine di scadenza (29 aprile 2016), nessuna istanza di rimessione nei termini si sarebbe potuta richiedere.
3) Sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 153 comma 2° c.p.c.:
correttamente il Giudicante nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato, ritiene quindi sussistere l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 153 c.p.c.: “la parte che sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini”.
La decisione del Tribunale di Milano conferma ancora una volta che nonostante siano molte le criticità del PCT fino ad oggi superate, altre ancora richiedono un pronto intervento e immediata soluzione; è innegabile che una maggior chiarezza del contenuto della terza PEC, inviata in automatico dal sistema e nella cui sostanza, quindi, non può incidere il funzionario di cancelleria, eviterebbe il ripetersi di situazioni come quella oggetto di commento e quindi il prolungarsi della durata del processo.
Si conferma altresì altra problematica, questa volta umana e non tecnica, della quale sono affetti la maggior parte degli uffici giudiziari: la mancata tempestività dal parte delle cancellerie nella lavorazione dei depositi telematici cancellerie che, quasi mai, rispettano quanto indicato, suggerito dalla circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 e quindi l’accettazione (o il rifiuto, nei soli casi consentiti) entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia; sul punto però bisogna riconoscere che, se in qualche caso, la causa di tale ritardo può essere ascritta alla lentezza del personale di cancelleria, nella maggior parte dei casi, il ritardo dipende da una carenza di personale presente all’interno delle cancellerie ove si consideri che, da oltre quindici anni, se non erro, si riscontra l’assenza di concorsi pubblici, cosa questa che impedisce il ricambio del personale giunto ad età pensionabile.

Per leggere l'ordinanza clicca qui: milano10052016 pdf.pdf

Fonte: www.quotidianogiurico.it

Nessun commento:

Posta un commento

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...