lunedì 13 giugno 2016

Pec, il diritto di difesa del contribuente va garantito

«Potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente».

È l’intenzione del legislatore dichiarata all’art.14 del dlgs n. 159/2015, attuativo della delega fiscale che, a partire dal 1° giugno scorso, ha introdotto l’obbligatorietà della notifica per società e professionisti delle cartelle esattoriali mediante Pec. Un principio questo rivolto a incentivare l’utilizzo dei sistemi informatici, al fine di ottenere una riduzione degli oneri sia per i contribuenti che per la stessa p.a. , che la Lapet non può che condividere. Basti ricordare quanto l’associazione si stia spendendo nell’ambito del processo telematico per una maggiore efficienza del sistema giudiziario, o per l’ampliamento dell’elenco ini-pec anche ai professionisti di cui alla legge 4/2013. Positivo, quindi, il parere dei tributaristi sul provvedimento, ad eccezione dell’aspetto relativo alla garanzia del diritto alla difesa del contribuente.

«I nostri dubbi in tal senso trovano conferma nel recente orientamento giurisprudenziale del Ctp di Napoli», ha spiegato il presidente nazionale Roberto Falcone. Secondo il ricorso predisposto dall’Associazione contribuenti italiani infatti, sono tutte nulle le cartelle di pagamento notificate a mezzo Pec in quanto, non solo la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale ma soprattutto perché non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica. «È di tutta evidenza che una semplice copia non può mai assumere un valore giuridico. Il sistema Pec non può garantire infatti che il documento allegato sia l’originale», ha aggiunto Falcone.

Inoltre, la Pec non garantisce neanche l’effettiva consegna al destinatario, come invece avviene con il sistema a mezzo raccomanda, notificata dal messo notificatore in quanto pubblico ufficiale. I tributaristi concordano, quindi, che la disponibilità di un documento nella casella Pec, come ha dichiarato Vittorio Carlomagno presidente contribuenti.it, non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni.

Propositiva l’associazione nazionale Lapet che, in linea con l’iter di semplificazione avviato dal governo, per una sempre maggiore compliace tra p.a. e cittadino, il quale deve avere sempre chiarezza e conoscenza dell’atto notificato, suggerisce, in aggiunta alla Pec, l’utilizzo della firma elettronica digitale o il deposito elettronico dell’atto presso soggetti terzi qualificati digitalmente.

Fonte: www.italiaoggi.it/PROFESSIONI: Pec, il diritto di difesa del contribuente va garantito (Italia Oggi) -

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