Gesto di follia del marito, che aggredisce la moglie. Condotta sicuramente censurabile, ma non sufficiente per addebitare a lui la rottura del matrimonio.
A scagionare l’uomo, difatti, il tempo trascorso dall’episodio, e il fatto che la coppia avesse comunque recuperato i propri equilibri, come testimoniato anche da una vacanza in America.
Crisi. Ufficiale la «separazione» tra i coniugi. Definiti anche gli obblighi economici dell’uomo nei confronti della moglie e dei figli. Resta, però, ancora un nodo da sciogliere, quello relativo alla responsabilità per la crisi coniugale…
Su questo fronte la donna sostiene che il rapporto sia stato minato alle fondamenta da un «episodio di violenza» nei suoi confronti da parte dell’uomo.
Visione, questa, condivisa dai giudici del Tribunale, ma ritenuta poco plausibile, invece, dai giudici d’Appello. Per questi ultimi, difatti, il «comportamento» del marito, pur censurabile, non ha dato il ‘la’ alla «rottura del rapporto coniugale». A confermarlo il fatto che, superato quell’episodio, vi era stata «la prosecuzione del matrimonio in un clima di ritrovata armonia fra i coniugi».
Addebito. E ora, nonostante le obiezioni mosse dalla donna, la valutazione compiuta in Appello viene condivisa dalla Cassazione nella sentenza n. 11142 del 30 maggio scorso.
Impossibile, quindi, addebitare all’uomo la «separazione» tra i coniugi.
In premessa, i magistrati tengono a ribadire che «in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze subite non è escluso qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento comunque idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona».
Tuttavia, in questa vicenda è da escludere la «rilevanza» del gesto violento subito dalla donna ad opera del marito. In questa ottica è decisivo il comportamento tenuto dalla coppia successivamente a quell’episodio: ebbene, è emerso che era intatta «la comunione spirituale e materiale» tra i coniugi. Non a caso, essi fecero anche un viaggio assieme in America e, in quella occasione, conclusero «l’acquisto di un immobile, con intestazione paritaria».
Ulteriore elemento da considerare, spiegano i giudici, è «il tempo trascorso» tra il gesto violento dell’uomo e «l’intenzione» manifestata dalla donna «di volersi separare», intenzione non seguita, peraltro, da «iniziative concrete».
Per chiudere il cerchio, poi, viene anche richiamata la testimonianza della sorella della donna: ella ha spiegato che «la moglie era innamorata persa del marito e non aveva occhi che per lui».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Gesto violento del marito: separazione non addebitabile a lui. Significativa la successiva vacanza della coppia - La Stampa
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mercoledì 1 giugno 2016
Gesto violento del marito: separazione non addebitabile a lui. Significativa la successiva vacanza della coppia
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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