La Corte costituzionale con la sentenza n. 125, depositata il 1° giugno 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 92/2008, conv. con modif. dall’art. 1, comma 1, l. 125/2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza nei confronti delle persone condannate del reato di furto con strappo (art. 624-bis, comma 2, c.p.).
Accogliendo le argomentazioni prospettate dal giudice rimettente, i giudici delle leggi dichiarano l’irragionevolezza della scelta legislativa di prevedere una modalità esecutiva della pena più gravosa per i condannati di furto con strappo e non anche nei confronti dei condannati per il delitto di rapina semplice. Risulta, infatti, incoerente che la medesima condotta posta in essere con l’eventuale (ulteriore) violenza o minaccia, di cui all’art. 628 c.p., permette a colui che ha commesso il reato più gravoso di poter beneficiare, in fase di esecuzione, del decreto di sospensione della pena, diversamente da colui che si sia limitato a commettere un’azione volta all’impossessamento con violenza sulla cosa, ma priva di violenza o minaccia verso la persona.
Così statuendo – afferma il giudice costituzionale – il legislatore avrebbe introdotto una aprioristica presunzione di pericolosità del tutto eccentrica nel sistema dell’esecuzione penale delle pene detentive brevi, con conseguenze paradossali sul piano della coerenza del sistema, in contrasto con il principio di uguaglianza e della finalità necessariamente rieducativa della pena.
Fonte: www.ilpenalista.it//Furto con strappo: incostituzionale la preclusione al beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena | ilpenalista.it
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mercoledì 1 giugno 2016
Furto con strappo: incostituzionale la preclusione al beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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