venerdì 3 giugno 2016

Furgone omologato per il trasporto di 6 persone, ma mancano i sedili…Prescrizione fatale per l'acquirente

A gennaio 2004 concluso l’acquisto del veicolo. Nonostante le diffide ricevute, però, la società venditrice non ha provveduto al montaggio della seconda fila di sedili, necessaria per il trasporto di 6 persone. Niente risoluzione e niente risarcimento per la società acquirente che si ritrova con un pugno di mosche in mano.
Veicolo. Già i giudici del Tribunale prima e della Corte d’appello poi hanno respinto le pretese della società che ha portato a termine l’acquisto del veicolo pagando oltre 60mila euro. Impossibile la «risoluzione» del contratto, impensabile la «restituzione della somma versata» e, infine, nessuno spiraglio per il risarcimento dei «danni» subiti.
Più precisamente, in secondo grado è stato evidenziato che la «risoluzione» prevista per «mancanza di qualità» – cioè «quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata» – non è più praticabile: già superata, spiegano i giudici, la «prescrizione annuale» prevista dalla normativa.
Allo stesso tempo, è inutile il richiamo all’inadempimento della venditrice che non ha minimamente tenuto conto della «diffida» a provvedere al «montaggio dei sedili». Su questo fronte i giudici pongono in evidenza che la società acquirente «con una prima raccomandata aveva chiesto la restituzione della somma versata» – pari a 62mila e 800 euro – e successivamente, con una «seconda raccomandata», aveva annunciato di «agire giudizialmente».
Risoluzione. A sancire la sconfitta della compratrice sono ora i Magistrati della Cassazione con la sentenza n. 11232 del 31 maggio scorso. Ribadita quindi la mancanza dei presupposti per ottenere non solo la «risoluzione» del «contratto» ma anche un ristoro economico.
Innanzitutto, viene ricordato che, laddove «il venditore si impegni ad eliminare i vizi della cosa venduta e l’impegno sia accettato dal compratore», l’originario diritto alla «riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto» resta soggetto alla «prescrizione annuale», mentre «l’ulteriore diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale».
In questa vicenda, però, la società acquirente «non ha chiesto l’eliminazione del vizio», bensì «la risoluzione» del contratto concluso a gennaio del 2004: di conseguenza, «si applica la prescrizione annuale» che fa venire meno le pretese avanzate nei confronti della società venditrice.
E questa ottica, spiegano i Giudici, va applicata anche sul fronte del «risarcimento dei danni» frutto dell’acquisto del veicolo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Furgone omologato per il trasporto di 6 persone, ma mancano i sedili… Prescrizione fatale per l'acquirente - La Stampa

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