Il divieto di cui all’art. 6 comma 1 (avente ad oggetto l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché altri luoghi “sensibili”) e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 (obbligo di comparire personalmente nell’ufficio di polizia competente) disposti nei confronti delle persone denunciate o condannate ai sensi del comma 1, non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
«Per quanto la norma non specifichi quale autorità sia competente a provvedere in tema di revoca o modifica – si legge in sentenza – la stessa deve esser individuata nell’autorità giudiziaria, allorquando il provvedimento del Questore – oltre al divieto di accesso – abbia ad oggetto l’obbligo di presentazione».
«Tale conclusione – specifica il Collegio – appare giustificata dalla natura dell’obbligo medesimo – quale misura di prevenzione che incide sulla libertà personale – per come costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, nonchè da quella costituzionale. Il precedente orientamento – motivato sulla natura eminentemente amministrativa della misura, e quindi dell’intera procedura, con intervento giurisdizionale incidentale e nella sola fase genetica – non pare conciliarsi con la lettura operatane dalla Corte costituzionale, con la natura da questa riconosciuta all’obbligo di presentazione e, pertanto, con le garanzie anche in punto di tutela giurisdizionale che alla stessa debbono conseguire»
Questo, dunque, il principio di diritto sancito dalla Corte:
«competente a decidere sulla richiesta di revoca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo, previsto dall’art. 6 comma 2, L. n. 401 del 1989, di comparire ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza di manifestazioni sportive, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo».
Per leggere la senteza clicca qui: cass-pen-2016-24819.pdf
Fonte: www.giurisprudenzapenale.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 19 giugno 2016
Daspo: sulla revoca è competente il GIP già investito della convalida
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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