L'Avvocata generale spiega che il divieto di indossare il velo deve basarsi “su una regola aziendale generale, secondo cui sono vietati segni politici, filosofici e religiosi visibili sul luogo di lavoro o puo' essere giustificato al fine di realizzare la legittima politica di neutralita' religiosa e ideologica perseguita dal datore di lavoro”.
La Corte Ue e' stata chiamata in causa dalla corte di cassazione belga che ha chiesto precisazioni sulla proibizione di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali previsto dal diritto dell'Unione europea. Juliane Kokott sostiene che il divieto a una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro potrebbe costituire una discriminazione indiretta fondata sulla religione, tuttavia tale discriminazione “potrebbe essere giustificata al fine di attuare una politica legittima di neutralita' religiosa e ideologica perseguita dal datore di lavoro nella propria azienda”. Nel caso belga, il controllo di proporzionalita' e' una questione delicata perche' i giudici nazionali avrebbero un certo potere discrezionale da esercitare, pero', nel rigoroso rispetto delle prescrizioni del diritto dell'Unione. Spetterebbe, quindi, in definitiva, alla Corte di cassazione belga valutare il caso, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti: dimensioni e vistosita' del segno religioso, tipo e contesto dell'attivita' svolta, iidentita' nazionale del Belgio. L'Avvocata generale in ogni caso ritiene che “sia pacifico, in linea di principio, che il divieto sia idoneo a conseguire la finalita' legittima perseguita dalla G4S di neutralita' religiosa e ideologica”, divieto che “anche necessario alla realizzazione di tale politica imprenditoriale”. La religione, argomenta Kokott, la religione rappresenta per molte persone una parte importante della loro identita' e la liberta' di religione costituisce uno dei fondamenti di una societa' democratica. Tuttavia, mentre un lavoratore non puo' “mettere nell'armadietto” il proprio sesso, il colore della propria pelle, la propria origine etnica, il proprio orientamento sessuale, la propria eta' o il proprio handicap non appena entra nei locali del proprio datore di lavoro, “dallo stesso lavoratore puo' essere pretesa una certa riservatezza per quanto attiene all'esercizio della religione sul luogo di lavoro, sia che si tratti di pratiche religiose o di comportamenti motivati dalla religione sia che si tratti - come nel caso in questione - del suo abbigliamento”.
Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoComunitario/2016-05-31/corte-ue-avvocato-generale-ammissibile-divieto-portare-velo-lavoro-113958.php
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martedì 31 maggio 2016
Corte Ue: ammissibile il divieto di portare il velo al lavoro
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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