Scatta il reato di ricettazione nel caso di acquisto di anabolizzanti vietato dalla legge, anche solo per soddisfare un proprio bisogno edonistico di incrementare la massa muscolare. E' quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 aprile 2016, n. 15680.
La questione devoluta alla Corte consisteva nello stabilire: a) cosa debba intendersi per “profitto”; b) se ed in che termini in tale nozione possa farsi rientrare la ricezione di sostanze anabolizzanti anche quando le stesse servano all'agente per fini esclusivamente personali, ovvero per fini edonistici in quanto utilizzati per la modifica della struttura muscolare.
Secondo un primo orientamento, il dolo specifico del fine di profitto, ex art. 648 c.p., per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta in cui l'agente agisca allo scopo di commettere un'azione in danno esclusivamente di se stesso, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria o fantastica (Cass. pen. 843/2013 e Cass. pen. 28410/2013).
Tale impostazione non è ritenuta corretta dagli ermellini, secondo i quali la ratio della ricettazione consiste, sostanzialmente, nell'intento di bloccare a valle la circolazione di beni che siano provento di reato, come dimostrato dal fatto che spesso il ricettatore è punito più gravemente di chi abbia commesso il reato presupposto.
Il legislatore, in altre parole, tenta di sterilizzare anche il reato presupposto rendendolo poco appetibile per l'agente che intenda commetterlo proprio perché costui sa che, poi, non è facile commercializzare quel dato bene e, quindi, godere del profitto del reato.
La ricettazione, ricordano i giudici, è un reato a dolo specifico, per tale dovendosi intendere quel reato che l'agente commette avendo di mira il raggiungimento di uno scopo, la cui realizzazione, peraltro, non è necessaria per la consumazione del reato.
Il dolo va rigorosamente tenuto distinto dal “movente” che, secondo giurisprudenza, è solo un mezzo per accertare il dolo, essendo la causa psichica della condotta umana e costituendo lo stimolo che induce l'individuo ad agire.
Il dopo specifico nel reato di ricettazione consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto: la nozione di profitto non è controversa, in quanto vi si fa rientrare anche quello non patrimoniale, potendo consistere in qualsiasi utilità o vantaggio, persino di ordine morale. Il profitto consiste non solo nell'utilità economica ma anche in qualsiasi soddisfazione (morale o materiale) che l'agente si riprometta dall'impossessamento della cosa.
Nella fattispecie l'imputato, ricettando gli anabolizzanti, avevano incrementato il proprio patrimonio di beni che non avrebbero potuto acquistare nel mercato legale; solo per effetto di detto acquisto hanno potuto soddisfare quel loro bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare.
Fonte: www.altalex.com//Compra anabolizzanti vietati per uso personale: è ricettazione | Altalex
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giovedì 12 maggio 2016
Compra anabolizzanti vietati per uso personale: è ricettazione
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