Parcheggio effettuato, ma tagliando per la sosta a pagamento sistemato frettolosamente sul sedile posteriore della vettura. Il vigile urbano non se ne accorge: logica la multa. Contravvenzione nulla, sanciscono i giudici, ma la sbadataggine dell’automobilista gli costa cara: dovrà pagare le spese sostenute per il processo. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8282 del 27 aprile.
Errore. Vittoria e sospiro di sollievo, quindi, per l’automobilista: annullata la «sanzione amministrativa per mancato pagamento della sosta». Egli però deve farsi carico di parte delle «spese di lite». Per il Giudice di Pace e il Tribunale, difatti, vi sono tutti i presupposti per «compensare le spese». Ciò proprio alla luce della stranezza della vicenda, da cui è emersa la correttezza del comportamento tenuto dall’agente di Polizia municipale, che, non per sua colpa, non si era reso conto della presenza del ticket sul «sedile posteriore» della vettura.
E tale visione viene ora condivisa dalla Cassazione.
Inutili le proteste dell’automobilista, che, ha spiegato in aula, «per ottenere l’annullamento di una ingiusta contravvenzione, da 45 euro» ha dovuto «sborsare dieci volte» quella somma per sostenere «costi di spostamento e costi di iscrizione a ruolo» e «spese per l’impugnazione in sede di Appello e in Cassazione».
Per i magistrati di Cassazione «il comportamento del vigile urbano» è stato assolutamente «corretto», perché «non era dato riscontrare la presenza del ticket, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo». E in questa ottica va tenuto presente che «la tipologia dell’infrazione è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti» che dovrebbero «esporre in modo visibile il tagliando», così da «agevolare l’attività di controllo», evitando «disguidi».
Tutto ciò ha permesso di escludere che «la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione», ma, aggiungono i giudici, allo stesso tempo, è stato anche dimostrata l’assenza di «un errore» o di «una negligenza riferibile al vigile e, di conseguenza, all’autorità amministrativa». E tale ultimo dato è stato correttamente ritenuto decisivo, nonostante le obiezioni dell’automobilista, per la «compensazione delle spese» processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Ticket mal posizionato in auto: niente contravvenzione, ma l’automobilista paga le spese processuali - La Stampa
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sabato 30 aprile 2016
Ticket mal posizionato in auto: niente contravvenzione, ma l’automobilista paga le spese processuali

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