Il lieve inadempimento nel pagamento delle somme dovute in base agli atti scaturiti dall’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate non pregiudica il perfezionamento della definizione, né l’eventuale rateazione, ma resta una violazione sanzionabile e regolarizzabile attraverso il ravvedimento operoso.
E’ una delle osservazioni contenute nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, con la quale l’agenzia delle entrate riassume l’articolata disciplina dei versamenti delle somme dovute dai contribuenti in dipendenza dell’attività accertatrice, dopo le modifiche apportate dal dlgs n. 159/2015, ed illustra l’istituto del “lieve inadempimento” previsto dall’art. 15-ter del dpr n. 602/73, introdotto dal medesimo dlgs di revisione della riscossione.
In base al comma 3 del predetto art. 15-ter, la condizione del “lieve inadempimento” non pregiudica, a seconda dei casi, la definizione dell’atto o la rateazione, nelle ipotesi di ritardi brevi o di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute.
Fonte: www.italiaoggi.it//Lieve inadempimento non pregiudica la rateizzazione - News - Italiaoggi
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sabato 30 aprile 2016
Agenzia delle Entrate: lieve inadempimento non pregiudica la rateizzazione

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