Vettura parcheggiata in ‘divieto di sosta’. Inevitabile la multa. E inutile il richiamo dell’automobilista alla presunta illegittimità del ‘segnale’ stradale. Per la Corte di Cassazione è, difatti, irrilevante la mancata indicazione, sul retro del cartello, del relativo provvedimento amministrativo. Così è stabilito nella sentenza n. 7709 del 19 aprile 2016.
Retro. Blitz della Polizia municipale in un piccolo paesino sardo: a finire nella ‘rete’ è un automobilista che ha parcheggiato in evidente ‘divieto di sosta’. Consequenziale la «multa».
Respinte prima dal giudice di pace e poi dai giudici del Tribunale le obiezioni mosse dal legale dell’uomo, e finalizzate a contestare il «verbale di accertamento dell’infrazione al ‘Codice della strada’».
Nonostante ciò, la battaglia giudiziaria si trascina fino in Cassazione.
Ultima carta giocata dall’automobilista è quella relativa a una presunta non «validità» del «segnale stradale». Su questo fronte viene evidenziato che sul «retro del cartello» non vi era la necessaria «indicazione» del «provvedimento amministrativo» che aveva istituito quel ‘divieto di sosta’.
Questo dettaglio, però, ribattono i magistrati, non è sufficiente a mettere in discussione la «multa» messa ‘nero su bianco’ dai vigili urbani. Ciò perché «la mancata apposizione, sul retro della segnaletica stradale, della indicazione del relativo provvedimento amministrativo, regolante la circolazione stradale, non determina di per sé l’illegittimità del ‘segnale’». Di conseguenza, l’«utente della strada» deve comunque «rispettare la prescrizione», e, sottolineano i giudici, non si può assolutamente parlare di «illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione» al ‘Codice della strada’.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Segnaletica senza indicazione del provvedimento amministrativo: multa comunque valida - La Stampa
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giovedì 21 aprile 2016
Segnaletica senza indicazione del provvedimento amministrativo: multa comunque valida

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